Cassazione Penale, Ordinanza n. 22746/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione aggravato e per la contravvenzione relativa al porto ingiustificato di arma. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo, da un lato, l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 3, c.p. e, dall'altro, il mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975 nel delitto di furto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'aggravante del furto commesso con porto di arma non comporta l'assorbimento del reato di detenzione o porto abusivo di arma previsto dall'art. 4 L. 110/1975, perché i due illeciti tutelano beni giuridici diversi. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 3, c.p.
la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n.3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma
L'aggravante del furto collegata al porto di un'arma non richiede che il porto o la detenzione dell'arma siano illeciti e non determina l'assorbimento del reato autonomo di porto o detenzione abusiva dell'arma.
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
La contravvenzione di porto ingiustificato o detenzione illecita dell'arma conserva autonomia rispetto al furto aggravato, perché tutela un bene giuridico diverso.
art. 4 L. 110/1975
condanna il ricorrente ... al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
Norma contestata nel merito come reato autonomo non assorbito dall'aggravante del furto.
Massime di principio
- L'aggravante del furto commesso mediante porto di arma non comporta, di regola, l'assorbimento della contravvenzione di porto o detenzione abusiva dell'arma, quando quest'ultima sussista autonomamente.
- Per escludere il concorso apparente di norme occorre verificare se le fattispecie tutelino beni giuridici diversi: se la circostanza aggravante e il reato contravvenzionale presidiano interessi distinti, entrambe le figure restano punibili.
- Il motivo di ricorso fondato sull'assorbimento di un reato nel furto aggravato è manifestamente infondato quando contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e specificamente richiamato dalla decisione di merito.
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