Cassazione Penale, Sentenza n. 25503/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto dell'appello di Polimeni contro l'ordinanza che aveva rifiutato la retrodatazione della custodia cautelare successiva (8/1/2020) con riferimento a diversi reati, tra cui l'omicidio di Ielo Bruno, disponendo che non sussisteva connessione qualificata (art. 12 lett. b) e c) c.p.p.) tra il procedimento "Thalassa" (associazione mafiosa, misura eseguita 28/4/2018) e il procedimento per omicidio; nonché che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti in possesso al momento della prima ordinanza, ma si erano successivamente integrati, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame: non è configurabile una connessione teleologica tra associazione mafiosa (416-bis) e l'omicidio considerato come reato "mezzo" finalizzato all'associazione; inoltre gli elementi decisivi per la seconda ordinanza (identificazione del mandante, movente, collegamento con la rapina intimidatoria) sono emersi solo dopo la prima ordinanza grazie a sviluppi investigativi e alle dichiarazioni di collaboratori, per cui non sussisteva la desumibilità dagli atti a tempo debito per la retrodatazione.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari; applicazione differenziata a seconda che ricorrano connessione qualificata (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) o non qualificata e a seconda del momento del rinvio a giudizio; la Corte ricorda che la retrodatazione opera automaticamente nel primo caso e, nel secondo, richiede che i fatti fossero desumibili dagli atti al momento rilevante.
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce le ipotesi di connessione tra procedimenti (concorso formale, continuazione, nesso teleologico). La Corte ha ritenuto che non ricorresse la connessione teleologica tra associazione mafiosa e singolo omicidio nell'attuale fattispecie.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla associazione di tipo mafioso: la giurisprudenza richiamata e seguita dalla Corte esclude che gli omicidi, pur frequenti nelle attività della 'ndrangheta, costituiscano in automatismo la finalità del reato di associazione mafiosa o il "reato-fine" rispetto al quale gli omicidi sarebbero reati-mezzo ai sensi della connessione teleologica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005
Richiamata in relazione all'ambito di applicazione della retrodatazione anche per ipotesi di connessione non qualificata; la Corte conferma che occorre verificare la desumibilità degli elementi dagli atti e le condizioni di autorità giudiziaria e continuità tra procedimenti.
Massime di principio
- La retrodatazione della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) si applica automaticamente solo se sussiste una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, continuazione o nesso teleologico) e non è intervenuto il rinvio a giudizio per il primo procedimento; se i procedimenti sono distinti o è intervenuto rinvio a giudizio, occorre verificare se gli elementi della seconda ordinanza fossero "desumibili" dagli atti al momento rilevante.
- Il nesso teleologico tra associazione mafiosa e singoli omicidi non è pacificamente ricavabile: l'esistenza di omicidi nella prassi di un gruppo mafioso non implica che gli omicidi siano il "fine" dell'associazione; va valutato caso per caso la sussistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra i reati.
- Per valutare la desumibilità dagli atti non basta la mera presenza di notizie o indizi: è necessario che, al momento rilevante (in particolare al rinvio a giudizio quando previsto), gli atti consentano di cogliere la significatività probatoria sufficiente a fondare una misura cautelare per i fatti successivi.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia o acquisizioni investigative successive possono integrare decisivamente il quadro indiziario e giustificare una nuova ordinanza cautelare, impedendo la retrodatazione se tali elementi non erano desumibili prima.
- La valutazione deve considerare anche l'orizzonte temporale dell'adesione associativa: se il periodo contestato per l'associazione è anteriore ai fatti-reato successivi, ciò può ostare a ricostruzioni in cui i fatti successivi siano posti al servizio dell'associazione già estinta o cessata in quel periodo.
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