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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02640/2023, resa tra le parti, e del conseguente annullamento: - del provvedimento di diniego n. -OMISSIS- reso dal Dirigente dell'Ufficio SUE, comunicato in pari data al Tecnico incaricato, con il quale è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria richiesto con istanza protocollata il 23/1/2017 per la avvenuta realizzazione di una piccola piscina (inferiore a mq. 30) in struttura metallica prefabbricata, la realizzazione di 2 verande in struttura precaria ed altre opere, prevalentemente interne, nella casa unifamiliare in Palermo-Mondello, -OMISSIS-, e dei provvedimenti conseguenti; - dell'Ordinanza di ingiunzione a demolire prot. -OMISSIS-del 16 ottobre 2018, resa dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio, notificata il successivo giorno 17, con la quale si è ordinato alla ricorrente di demolire, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente, le opere ivi descritte e già oggetto del precedente provvedimento di diniego impugnato col ricorso principale iscritto al n. 1487/2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso e susseguente;

Giustizia amministrativa202400119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una piscina prefabbricata, due verande e ulteriori opere edilizie, nonché ordinanza di demolizione delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia n. 2640/2023, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro il diniego comunale di sanatoria del 5 luglio 2018 e contro l’ordinanza di demolizione del 16 ottobre 2018. In appello ha dedotto, anzitutto, l’insufficienza della motivazione del diniego rispetto alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990: il Comune si sarebbe limitato a reiterare le ragioni ostative del preavviso, concludendo apoditticamente che le osservazioni erano “non esaustive”, senza confrontarsi con la relazione tecnica, gli elaborati metrici, la documentazione sulla pianificazione di bacino e i pareri acquisiti. Ha inoltre censurato la qualificazione unitaria delle opere come “nuova costruzione”, senza distinguere tra opere interne, manufatti interrati, verande, modifiche di prospetto, incrementi volumetrici e piscina prefabbricata fuori terra, né verificare in concreto la natura pertinenziale o trasformativa della piscina. Ha contestato, infine, l’omesso coordinamento tra la disciplina del PRG, che qualificava l’area come interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico per fenomeni franosi, e il PAI aggiornato, deducendo che l’Amministrazione non avesse esaminato la classificazione del rischio idrogeologico e le relative prescrizioni. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha sostenuto che essa dipendesse strutturalmente dal diniego di sanatoria, richiamato quale presupposto per sostituire e ampliare un precedente ordine repressivo.

La decisione

Il CGARS ha accolto integralmente l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione atomistica di ogni osservazione, ma richiede che il provvedimento conclusivo renda riconoscibile e verificabile il vaglio dell’apporto partecipativo, soprattutto quando siano state presentate deduzioni tecniche documentate sui motivi ostativi. La formula “osservazioni non esaustive” è stata giudicata meramente assertiva, perché non chiariva se le osservazioni fossero irrilevanti, erronee o incomplete, né spiegava il rilievo attribuito alla documentazione tecnica e al PAI; ne sono derivati insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria. È stato accolto anche il secondo motivo: la qualificazione delle opere edilizie deve fondarsi su un accertamento concreto e distinto per ciascun intervento. In particolare, la piscina non può essere qualificata sempre e comunque come nuova costruzione, dovendosi valutare caso per caso dimensioni, caratteristiche, rapporto funzionale con l’immobile, autonomia e incidenza sull’assetto del territorio. Il diniego aveva invece adottato una qualificazione monolitica, senza distinguere le diverse opere e senza esplicitare gli elementi fattuali posti a fondamento della qualificazione della piscina come nuova costruzione. Il terzo motivo è stato accolto nei limiti indicati dal Collegio: la decisione non afferma la generale prevalenza del PAI sul PRG né la sua automatica natura di variante urbanistica, ma stabilisce che, quando il privato deduca e documenti la disciplina di bacino aggiornata, l’Amministrazione deve spiegare in modo controllabile come abbia coordinato PAI e PRG e perché le prescrizioni del PAI non incidano sulla preclusione urbanistica o non la attenuino. Anche sotto questo profilo il diniego era carente di istruttoria e motivazione. È stato accolto, infine, il motivo relativo all’ordinanza di demolizione: poiché l’ordinanza era stata costruita come atto sostitutivo e ampliativo fondato sul diniego di sanatoria, l’illegittimità di quest’ultimo si comunica all’ordinanza almeno nella parte in cui da esso trae giustificazione e perimetro repressivo. Il Comune non si è costituito; il Collegio ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    “osservazioni ritenute non esaustive”

    Il preavviso di rigetto impone un contraddittorio effettivo: il provvedimento finale non deve replicare analiticamente a ogni argomento, ma deve confrontarsi per nuclei essenziali con osservazioni tecniche e documentate, rendendo intelligibili e verificabili le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione deve fondarsi su un autonomo e adeguato accertamento; quando sia strutturalmente costruita sul diniego di sanatoria, l’illegittimità di quest’ultimo si riflette sull’ordinanza nella parte dipendente dal diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate nel dispositivo insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati identificativi mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto non esaurisce l’obbligo motivazionale dell’Amministrazione: quando l’interessato presenti osservazioni tecniche e documentate idonee a incidere sulle ragioni ostative, il provvedimento finale deve confrontarsi con esse almeno per nuclei essenziali e spiegare in modo intelligibile e verificabile perché non siano decisive. Una formula meramente assertiva, quale il giudizio di non esaustività delle osservazioni, non è sufficiente.
  • La qualificazione giuridica delle opere edilizie deve essere preceduta da un accertamento concreto e adeguatamente motivato, distinto per le diverse opere comprese nell’istanza; l’Amministrazione non può sussumere automaticamente e unitariamente interventi eterogenei nella categoria della nuova costruzione.
  • La qualificazione di una piscina come pertinenza o nuova costruzione richiede una valutazione caso per caso delle sue caratteristiche e dimensioni, del rapporto funzionale con l’edificio principale, dell’eventuale autonomia funzionale e dell’incidenza sull’assetto del territorio; non sono sufficienti affermazioni astratte riferite alla tipologia dell’opera.
  • Quando il privato deduca e documenti l’esistenza di una disciplina di bacino aggiornata riferita al medesimo rischio idrogeologico posto a fondamento del diniego edilizio, l’Amministrazione deve esaminare e motivare il coordinamento tra PAI e strumento urbanistico comunale. Tale obbligo non implica necessariamente la prevalenza generale del PAI sul PRG o la sua automatica natura di variante urbanistica, ma impedisce di considerare il PRG autosufficiente senza spiegare l’incidenza delle prescrizioni e perimetrazioni del PAI.
  • Se un’ordinanza di demolizione è adottata quale atto sostitutivo e ampliativo fondato sul diniego di sanatoria, l’illegittimità del diniego si comunica all’ordinanza nella parte in cui questa trae dal diniego la propria giustificazione e determina l’estensione delle opere da reprimere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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