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Ordinanza

Ordinanza n. 3521/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto della Corte D'Appello di Napoli, depositato in data 30.03.2021, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 11/2021, munito di formula esecutiva in data 27.04.2021, notificato a mezzo pec al Ministero della Giustizia presso il domicilio reale, in Roma, Via Arenula n. 70, in data 3.07.2023;

Giustizia amministrativa202400646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Napoli recante liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Napoli depositato il 30 marzo 2021, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia il 3 luglio 2023. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli in corso sono sospesi.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Ha inoltre stabilito che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Nessuna decisione è stata assunta, allo stato, sui profili processuali, di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disciplina.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo, tra le altre modifiche, il comma 12-bis.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa del provvedimento di sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio sospeso proseguirà a seguito di istanza di fissazione dell'udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza in corso per il pagamento di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 è automaticamente sospeso, per il biennio previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della medesima legge, quando rientra nell'ambito temporale della disposizione sopravvenuta.
  • La sospensione opera ex lege e deve essere disposta dal giudice dell'ottemperanza anche senza una valutazione, in questa fase, dei profili di rito, di merito e delle spese.
  • Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio può proseguire mediante istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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