Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizio postale)
La controversia
La controversia nasce da un bonifico domiciliato di euro 2.000, disposto a favore di un beneficiario indicato dall’ordinante, ma incassato da soggetti diversi presso uno sportello di Poste Italiane a Marano di Napoli. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Poste Italiane; il Tribunale di Trieste, in riforma, ha escluso la responsabilità contrattuale della società resistente, ritenendo che il bonifico domiciliato non sia integralmente assimilabile alla disciplina dei titoli di credito di cui all’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e che, nel caso concreto, la mandataria avesse agito con diligenza, verificando i dati anagrafici, il documento di identità, il codice fiscale e la password/riscontro telematico, in assenza di ulteriori elementi identificativi forniti dal disponente. La ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, legge assegni e dell’art. 12 disp. prel., sostenendo che il bonifico domiciliato dovesse essere pienamente sussunto nella disciplina della legge assegni; (2) violazione degli artt. 1362, 1366, 1370, 1218, 1175, 1176, comma 2, 2697 c.c. e dell’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, contestando l’interpretazione del contratto e la valutazione della prova liberatoria dell’inadempimento, nonché l’affermazione di diligenza della resistente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, dando continuità a una giurisprudenza già consolidata in casi analoghi. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero inammissibili nella parte in cui pretendevano nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, e comunque infondate perché l’attività svolta da Poste Italiane era conforme ai principi ordinamentali e agli standard di diligenza professionale richiesti all'operatore nella identificazione del beneficiario di un bonifico bancario domiciliato. È stata quindi confermata la decisione del Tribunale che aveva escluso la responsabilità della resistente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La Corte, richiamando il ragionamento del Tribunale e la giurisprudenza consolidata, esclude una piena assimilazione del bonifico domiciliato alla disciplina dei titoli di credito prevista da questa norma.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere l'interpretazione estensiva della disciplina applicabile, ma la censura è stata respinta.
artt. 1362, 1366, 1370 c.c.
Richiamati per contestare l'interpretazione del contratto, ma la Corte non accoglie la doglianza perché implica valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione nel caso concreto.
art. 1218 c.c.
Richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale del debitore; la Corte conferma invece l'esclusione dell'inadempimento imputabile alla resistente.
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro di correttezza, ma la Corte reputa la condotta della resistente conforme ai canoni ordinamentali.
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di diligenza professionale; la Corte ritiene che la condotta di Poste Italiane fosse coerente con lo standard richiesto all'argentarius.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova della prova liberatoria dell'inadempimento, ma la censura è respinta.
art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
Richiamato a sostegno della tesi sulla verifica dell'identità del beneficiario, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato non è automaticamente e integralmente assoggettabile alla disciplina dei titoli di credito: occorre verificare la sua concreta struttura e il rapporto sottostante.
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere un diverso accertamento dei fatti e della diligenza concretamente osservata.
- Nell'attività di identificazione del beneficiario di un pagamento domiciliato, l'intermediario è tenuto a una diligenza professionale commisurata agli standard dell'operatore del settore; la responsabilità contrattuale è esclusa se risultano eseguite le verifiche richieste dalle istruzioni e dalle condizioni contrattuali.
- La critica alla motivazione sulla responsabilità contrattuale non può avere successo se la condotta del debitore è conforme ai criteri di diligenza professionale e non emergono elementi di inadempimento imputabile.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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