Cassazione Penale, Ordinanza n. 04356/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il porto illegale in luogo pubblico di una bomboletta spray "Cs ko dispersant" del peso di 90 grammi, contestando con un unico motivo la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare le modalità di detenzione dell'oggetto e la pretesa inefficacia lesiva del liquido contenuto, elementi che avrebbero potuto giustificare un trattamento più favorevole. La Corte rileva però che tali deduzioni sono generiche e smentite dagli atti, perché la bomboletta era stata rinvenuta nell'autovettura che circolava sulla pubblica via e ne era stata evidenziata la potenzialità nociva e lesiva; inoltre il ricorrente non indica quali specifiche circostanze di fatto sarebbero state trascurate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione fosse conforme ai criteri dell'art. 62-bis c.p. e che il ricorrente si limitasse a rilievi generici e contrari alle risultanze probatorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
"al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"
Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e logicamente idoneo a sorreggere la decisione.
art. 133 c.p.
È richiamato come catalogo degli elementi che il giudice può considerare nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per porto illegale in luogo pubblico di una bomboletta spray considerata idonea a offendere o comunque nociva.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché lo reputi prevalente e adeguatamente significativo, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri potenzialmente favorevoli.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è limitato alla verifica della tenuta logica e della non manifesta illogicità del percorso argomentativo; il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche o in una mera rilettura del compendio probatorio.
- Non è idonea a scardinare il diniego delle attenuanti generiche una doglianza che non indichi specificamente quali circostanze di fatto siano state pretermesse dal giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per causa non esente da colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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