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Sentenza

Sentenza n. 8646/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, dell'autorizzazione del Comune di Sutri asseritamente emessa e/o formatasi per silenzio assenso ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/03, come illegittimamente autocertificata dalla richiedente INWIT S.p.A con propria nota acquisita dal Comune al prot. 0004993 del 20.1.2025, in relazione al progetto dalla stessa presentato presso il Comune medesimo con una prima istanza (incompleta) avente prot. 0056746 del 16.10.2024, poi integrata per due volte con una prima produzione documentale prot. 0059830 del 30.10.2024 e con una seconda integrazione prot. 19098 del 20.12.2024, per la realizzazione nel Comune di Sutri, in via Ronciglione, sul terreno identificato in catasto con il Fg. 2 P.lla 1036, di una nuova torre/traliccio di altezza di circa 35 metri e contestuale installazione sulla medesima di SRB di telefonia cellulare da parte di TIM S.p.A con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti alla stessa autorizzazione connessi, presupposti o conseguenziali, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresa la documentazione presentata dalle suddette Società a corredo della predetta istanza (relazioni, progetti architettonici, analisi di impatto, asseverazioni, ecc.), il (non conosciuto) parere ARPA acquisito per l'ubicazione di una stazione SRB sul traliccio oggetto del presente ricorso e tutti i verbali ed i vari pareri eventualmente acquisiti (ed allo stato non conosciuti) dal Comune di Sutri all'interno o all'esterno della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, nonché tutti i conseguenti provvedimenti, atti e/o i documenti istruttori comunque acquisiti dal Comune di Sutri per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 44 del DLgs. 259/2003. E con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esame della documentazione che il Comune resistente non ha esibito in sede di accesso agli atti e che deve produrre nel corso del procedimento.

Giustizia amministrativa202513570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione, asseritamente formatasi anche per silenzio-assenso, alla realizzazione di una torre/traliccio di circa 35 metri con installazione di una stazione radio base 5G nel Comune di Sutri

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio deriva dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l'autorizzazione comunale relativa alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 3, 9, 32 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento, per l'indizione della conferenza di servizi e per la formazione del silenzio-assenso; criticità idrogeologiche ostative e conseguente illegittimità del silenzio-assenso, con riferimento anche all'art. 49 del d.lgs. n. 259/2003; carenza di istruttoria e motivazione sulla natura sensibile dell'area, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e sull'esistenza di siti alternativi; violazione dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, nonché sviamento, carenza di istruttoria e conflitto di interessi. Il Comune e le società controinteressate hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo l'incompatibilità tra il rito accelerato previsto per le opere finanziate dal PNRR e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonché il difetto di contraddittorio nei confronti di amministrazioni centrali.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso straordinario trasposto, ritenendo che l'opera rientrasse nell'ambito dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, poiché finanziata con risorse PNRR nell'ambito del Piano 5G. Ha quindi ritenuto incompatibile il rito accelerato PNRR con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e con la sua trasposizione in sede giurisdizionale. Secondo il Collegio, l'autonomia e la finalità acceleratoria del rito, costruito mediante il richiamo selettivo ai riti di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., mirano a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative e la più rapida realizzazione degli interventi PNRR; tale finalità non è conciliabile con il rimedio giustiziale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito relativi all'autorizzazione, al silenzio-assenso, alle criticità idrogeologiche, ai campi elettromagnetici, ai siti alternativi e al conflitto di interessi. Il TAR ha escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ritenendo manifestamente infondate le prospettate censure: il rito conserva un termine di proposizione di sessanta giorni e non rende impossibile o eccessivamente difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale, potendo l'interessato proporre direttamente ricorso al TAR. Escluse anche violazioni della CEDU. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

    La disposizione si applica alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR e introduce un rito accelerato incompatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 119 c.p.a.

    Il termine per la proposizione del ricorso nelle materie richiamate dal rito PNRR resta pari a sessanta giorni; le ulteriori scansioni processuali sono accelerate secondo il modello dei riti speciali.

  • art. 120 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 119 c.p.a., il modello processuale dal quale il legislatore ha tratto selettivamente la disciplina del rito accelerato PNRR.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    L'inammissibilità preliminare del ricorso rende superflua l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina dei riti processuali è compatibile con il diritto di difesa se non impone oneri o modalità che rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio della tutela; nel caso esaminato tale soglia non è superata, perché resta accessibile il ricorso diretto al TAR.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il rito PNRR non contrasta con il diritto a un ricorso effettivo, poiché non prevede termini o decadenze manifestamente irragionevoli e mantiene l'accesso alla tutela giurisdizionale.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    La disciplina processuale non viola il diritto di accesso a un tribunale, essendo perseguito uno scopo legittimo con modalità proporzionate e non eccessivamente gravose.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    È la disposizione richiamata quale base dell'autorizzazione, asseritamente formatasi anche per silenzio-assenso, ma il merito della sua applicazione non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rito accelerato previsto per le controversie relative a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR è incompatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e con la sua trasposizione in sede giurisdizionale, in ragione della sua autonomia e della finalità di assicurare la rapida stabilizzazione delle determinazioni amministrative e la tempestiva realizzazione degli interventi.
  • L'applicazione del rito PNRR può essere riconosciuta anche sulla base degli elementi rappresentati dalle amministrazioni o dalle parti, quando risulti che l'intervento amministrativo controverso è collegato a un'opera finanziata con risorse PNRR.
  • L'incompatibilità del rito PNRR con il ricorso straordinario non determina una compressione irragionevole del diritto di difesa quando l'interessato conserva la possibilità di proporre direttamente ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni e beneficia comunque di una tutela giurisdizionale effettiva.
  • La scelta legislativa di escludere il ricorso straordinario per le controversie soggette al rito PNRR rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di conformazione degli istituti processuali, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrarietà, che non ricorre quando la disciplina persegue l'obiettivo legittimo di accelerare l'attuazione del PNRR senza rendere impossibile o eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDecisione e riti specialiGrandi opere e infrastrutture strategiche
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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