Sentenza n. 228/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di Torino, prot. -OMISSIS-, del - OMISSIS-, notificato il 10.5.2022, con il quale viene rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Questura di Torino di “rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino” del -OMISSIS-, notificato il 27.12.2021; - del medesimo provvedimento della Questura di Torino di “Rimpatrio con foglio di Via obbligatorio dal Comune di Torino” del -OMISSIS-, notificato il 27.12.2021; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino e provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino con cui gli è stato imposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. La misura era fondata su plurimi precedenti penali e di polizia, concernenti soprattutto reati contro il patrimonio, nonché su ulteriori vicende relative a resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma clandestina, violazioni del codice della strada e detenzione di stupefacenti per uso personale. L'amministrazione aveva ricondotto il ricorrente alle categorie di cui all'art. 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159/2011 e lo aveva ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 e carenza di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato le ragioni del trasferimento dal territorio di provenienza, l'inserimento familiare e sociale in Piemonte e l'assenza di una pericolosità sociale effettiva e attuale, non desumibile automaticamente dai precedenti; violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, per la mera elencazione dei precedenti senza adeguata esplicitazione delle ragioni della misura. L'amministrazione ha prodotto documentazione e una relazione, rappresentando anche una successiva denuncia per evasione dagli arresti domiciliari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il termine triennale di efficacia del foglio di via, decorrente dalla notificazione del 27 dicembre 2021, era infatti decorso il 26 dicembre 2024. Pertanto, anche un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla pericolosità sociale, all'istruttoria, alla partecipazione procedimentale e alla motivazione. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'esito della fase cautelare, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori in favore dell'amministrazione costituita.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 159/2011
Richiamato dall'amministrazione quale base della valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica sottesa al foglio di via; la sentenza non decide nel merito la sua applicazione.
art. 1, lettere b) e c), d.lgs. 159/2011
Categorie soggettive nelle quali l'amministrazione ha inquadrato il ricorrente ai fini dell'adozione della misura; la sentenza non esamina nel merito la correttezza dell'inquadramento.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Norme invocate dal ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e il mancato preavviso di rigetto; le censure non sono state esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata per denunciare il difetto di motivazione del provvedimento; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla scadenza del termine di efficacia del foglio di via.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, decorre integralmente il termine di efficacia dell'atto amministrativo impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l'eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte contro l'atto divenuto ormai inefficace, comprese quelle relative ai presupposti sostanziali, all'istruttoria, alla partecipazione procedimentale e alla motivazione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando anche l'esito della fase cautelare.
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