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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 1817 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Documenti non esibiti durante la verifica fiscale - Solo un espresso rifiuto o un comportamento fraudolento impedisce al contribuente di avvalersi di quei documenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La documentazione contabile è stata ammessa e il contribuente ha potuto avvalersene, poiché non era stato dimostrato né un espresso rifiuto di esibirla, né una dichiarazione di non possesso, né una palese volontà fraudolenta di sottrarla all'Amministrazione finanziaria. La preclusione prevista dalla norma, pertanto, non è stata applicata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 e la preclusione all'utilizzo, a favore del contribuente, di libri, registri, scritture e documenti non esibiti durante l'accesso. La Corte ha chiarito che la mera mancata messa a disposizione della documentazione non è sufficiente: occorrono una dichiarazione non veritiera o un sostanziale rifiuto di esibizione, anche desumibile da indizi, la coscienza e volontà della dichiarazione e il dolo di impedire l'ispezione dei documenti.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiestigli in esibizione può impedire che gli stessi siano presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento.

    La preclusione opera solo quando la mancata esibizione costituisce una condotta consapevole e dolosa, equivalente a un rifiuto sostanziale o fraudolento di mettere la documentazione a disposizione. La semplice mancata produzione, in assenza di tali elementi, non basta.

  • Sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite 25 febbraio 2000, n. 45

    Occorrono la non veridicità o il sostanziale rifiuto di esibizione, la coscienza e volontà della dichiarazione e il dolo costituito dalla volontà di impedire l'ispezione del documento.

    La preclusione probatoria richiede la prova concreta dell'elemento soggettivo e della volontà del contribuente di sottrarre i documenti al controllo fiscale; non può essere desunta automaticamente dalla sola mancata esibizione.

Massime di principio

  • La mancata esibizione di documenti durante una verifica fiscale non comporta automaticamente l'impossibilità di utilizzarli successivamente.
  • La preclusione opera soprattutto quando il contribuente dichiara falsamente di non possedere i documenti, rifiuta espressamente di esibirli o adotta una condotta fraudolenta finalizzata a impedirne il controllo.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante indizi, sia la consapevolezza della condotta sia la volontà di sottrarre la documentazione alla verifica.
  • In assenza di una prova chiara del rifiuto o del dolo, i documenti possono essere valutati a favore del contribuente in sede amministrativa o giudiziale.
  • È comunque prudente collaborare tempestivamente alla verifica, conservare la documentazione e motivare eventuali impedimenti alla sua produzione, per evitare che la mancata esibizione venga interpretata come rifiuto sostanziale.

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