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Sentenza

Sentenza n. 10578/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento della Nota pec ricevuta in data 10/07/2025 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicava che "La sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4." e del Provvedimento, MAI NOTIFICATO E MAI PERVEVUTO AL PROF. AMATO, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania relativa alla Domanda inviata in data 22 agosto 2018 con raccomandata A.R. n 15305207670 e ricevuta il 29 agosto 2018 e di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso; e per il conseguente accertamento del diritto della Prof. Amato Salvatore al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania e acquisita agli atti del Ministero con Domanda ricevuta a mezzo di raccomandata A.R. n 15305207670-2 in data 29 agosto 2018 per l'insegnamento del sostegno - nella scuola secondaria di II grado per la disciplina: ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO; nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso all'iscrizione ai percorsi di cui DM 77/2025, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202509943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota PEC del 10 luglio 2025, con cui il Ministero ha negato la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, richiamando un precedente provvedimento di rigetto asseritamente adottato prima del 1° giugno 2024, non notificato all'interessato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2018 domanda di riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, aveva dichiarato di voler rinunciare all'istanza di riconoscimento per poter partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024. Il Ministero, con nota PEC del 10 luglio 2025, aveva negato la possibilità di rinuncia, affermando che l'istanza era stata chiusa con un provvedimento espresso di rigetto adottato prima del 1° giugno 2024. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della nota e del presunto provvedimento presupposto, lamentando, tra l'altro, l'omessa notificazione e la conseguente mancata conoscenza dell'atto, la violazione del d.l. n. 71/2024 e del DI n. 77/2025, la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., il difetto di motivazione, l'inosservanza della disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali esteri, la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché difetto di istruttoria, genericità, illogicità e ingiustizia manifesta. Il Ministero ha sostenuto che il ricorrente fosse destinatario di un provvedimento espresso di rigetto anteriore al 1° giugno 2024. A sostegno ha prodotto una ricevuta di accettazione relativa all'invio del provvedimento a una casella di posta elettronica ordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla questione decisiva della mancata prova della notificazione del provvedimento presupposto. Ha ritenuto che la ricevuta di accettazione prodotta dal Ministero non dimostrasse la ricezione dell'atto da parte del ricorrente. Poiché l'invio era stato effettuato a una casella di posta elettronica ordinaria, il sistema non poteva generare una ricevuta di avvenuta consegna idonea ad attestare legalmente la ricezione e la conoscenza dell'atto. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Collegio ha affermato che l'invio di una PEC a una casella email ordinaria non vale, di per sé, a presumere la conoscenza legale dell'atto amministrativo. La mancata notificazione del provvedimento di rigetto antecedente al 1° giugno 2024 ha reso illegittima la successiva nota del 10 luglio 2025, fondata su tale presupposto, per ingiustizia e illogicità manifeste e violazione dei principi del giusto procedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite. La nota del 10 luglio 2025 è stata annullata ed è stata confermata l'ammissione dell'interessato ai percorsi di specializzazione previsti dal DI n. 77/2025, ove non già effettuata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. 206/2007

    Indicato quale fondamento della domanda amministrativa di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Disciplina i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai quali il ricorrente intendeva accedere dopo la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero.

  • decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025

    Prevede i percorsi di specializzazione sul sostegno e costituisce il quadro regolamentare richiamato per l'ammissione del ricorrente.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del presunto provvedimento di rigetto; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la relativa censura è stata assorbita.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in altro Stato membro; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento amministrativo rileva ai fini della sua efficacia nei confronti del destinatario e della decorrenza dei termini per impugnarlo; la sua omissione può viziare gli atti successivi che si fondano sul provvedimento non notificato.
  • La ricevuta di accettazione di un messaggio inviato a una casella di posta elettronica ordinaria non prova la ricezione legale dell'atto da parte del destinatario, poiché una casella non certificata non consente di generare una ricevuta di avvenuta consegna con valore attestativo della ricezione.
  • L'invio di una PEC dell'amministrazione a un indirizzo email ordinario del privato non determina, di per sé, una presunzione di conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
  • Quando un atto successivo nega una facoltà procedimentale sulla base dell'esistenza di un precedente provvedimento sfavorevole, l'amministrazione deve poter dimostrare la comunicazione o notificazione del provvedimento presupposto secondo modalità idonee a comprovarne la ricezione; in difetto, l'atto successivo è illegittimo se fondato su tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaEccesso di potereVizi formali non invalidanti

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