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Circolare

Circolare n. 65 del 3/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina l’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 sull’autorizzazione preventiva all’appello principale da parte della Direzione regionale. Richiama il contrasto giurisprudenziale: da un lato l’orientamento che considera l’autorizzazione un presupposto processuale la cui mancanza rende l’appello inammissibile, dall’altro la successiva posizione delle Sezioni Unite che, dopo l’istituzione delle Agenzie fiscali, ne esclude l’applicabilità alla luce della soppressione degli uffici ministeriali richiamati dalla norma. Nonostante ciò, la circolare dispone che uffici e direzioni regionali continuino ad applicare sistematicamente la procedura di autorizzazione, quale strumento di indirizzo, coordinamento e controllo, con vigilanza delle Direzioni regionali sulla corretta osservanza.

Autorizzazione all’appello ex art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/1992

Autorizzazione all’appello ex art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/1992

La circolare chiarisce il regime dell’autorizzazione preventiva alla proposizione dell’appello principale da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Pur prendendo atto del dibattito giurisprudenziale formatosi sul tema, l’Amministrazione indica una linea operativa univoca da seguire internamente.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate prima di proporre appello principale. La previsione è richiamata come base normativa della procedura interna di autorizzazione.

Orientamento della giurisprudenza di legittimità

La circolare ricostruisce due diversi orientamenti della Corte di cassazione.

Nel primo orientamento, consolidato e formatosi con riferimento all’assetto organizzativo precedente all’istituzione delle Agenzie fiscali, l’appello proposto dall’ufficio periferico senza autorizzazione della Direzione regionale è ritenuto inammissibile. In tale prospettiva, l’autorizzazione è qualificata come presupposto processuale la cui mancanza comporta l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Vengono richiamate, a supporto, le pronunce Cass. n. 13576 dell’11 giugno 2007, n. 13196 del 6 giugno 2007, n. 20516 del 22 settembre 2006, n. 20782 del 16 ottobre 2005, n. 4040 del 27 febbraio 2004 e n. 11321 del 29 agosto 2001.

Successivamente, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 604 del 14 gennaio 2005, la Corte di cassazione ha affermato che l’articolo 52, comma 2, non è più suscettibile di applicazione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali e ha attribuito loro la gestione delle funzioni prima esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze. Secondo questa pronuncia, la soppressione degli uffici e organi ministeriali richiamati dalla norma esclude che dalla stessa possano derivare condizionamenti al diritto delle Agenzie di impugnare in appello le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali a loro sfavorevoli. La circolare richiama anche Cass. n. 20516 del 22 settembre 2006 e n. 14912 del 28 giugno 2007 in senso conforme.

Indicazioni operative interne

Nonostante la posizione espressa dalle Sezioni Unite, la circolare dispone che gli uffici e le Direzioni regionali continuino ad applicare sistematicamente la procedura di autorizzazione all’appello prevista dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La procedura viene considerata uno strumento funzionale al concreto esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo attribuite alle Direzioni regionali nei confronti degli uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del regolamento di amministrazione.

Vigilanza

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite dalla circolare, assicurando uniformità operativa sul territorio.

Punti principali

Premessa normativa

L’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate siano previamente autorizzati dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate prima di proporre appello principale.

Orientamento della Corte di cassazione

La giurisprudenza di legittimità formatasi nel previgente assetto organizzativo ha ritenuto inammissibile l’appello proposto senza autorizzazione della Direzione regionale, qualificando l’autorizzazione come presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Dopo l’istituzione delle Agenzie fiscali, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 604 del 14 gennaio 2005, hanno invece affermato che la norma non è più applicabile, poiché gli uffici e gli organi ministeriali richiamati risultano soppressi e le Agenzie fiscali hanno assunto le relative funzioni, rapporti giuridici, poteri e competenze.

Istruzioni operative per uffici e Direzioni regionali

Indipendentemente dall’orientamento giurisprudenziale, la circolare ordina di continuare ad applicare sistematicamente la procedura di autorizzazione all’appello prevista dall’articolo 52, comma 2. Tale procedura è considerata uno strumento utile per l’esercizio concreto delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle Direzioni regionali sugli uffici, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento di amministrazione.

Vigilanza delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.

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