Circolare n. 62 del 23/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che anche le holding bancarie e finanziarie possono applicare, nella determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP, il criterio già indicato per le holding industriali nel comunicato stampa MEF del 16 luglio 2007. In particolare, il valore di bilancio delle partecipazioni va computato sia al numeratore sia al denominatore del rapporto. Il chiarimento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte per adeguare la disciplina IRAP all’orientamento della Commissione Europea sugli aiuti di Stato e per limitare la deduzione agli interessi passivi non riferibili all’attività tipica.
IRAP: pro rata di deducibilità degli interessi passivi per holding bancarie e finanziarie
IRAP – Holding bancarie e finanziarie: pro rata di deducibilità degli interessi passivi
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in materia di IRAP, con riferimento al limite di deducibilità degli interessi passivi introdotto per banche e altri enti finanziari. L’obiettivo è quello di uniformare il trattamento delle holding bancarie e finanziarie a quello già riconosciuto alle holding industriali, in coerenza con la disciplina interna e con l’orientamento della Commissione Europea sugli aiuti di Stato.
Contesto normativo e finalità della disciplina
La circolare richiama la precedente circolare n. 61/E del 19 novembre 2007, nella quale erano già state illustrate le deduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla legge 23 dicembre 2006, n. 296. Viene poi ricordato che la modifica del trattamento degli interessi passivi per banche e altri enti finanziari è stata introdotta per adeguare la normativa IRAP al rilievo formulato dalla Commissione Europea nella lettera del 20 giugno 2007 D/52600, secondo cui la deduzione integrale degli interessi passivi, anche di quelli non qualificabili come costi intermedi, poteva costituire aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE.
Intervento correttivo del D.L. n. 81/2007
Per eliminare le incoerenze presenti nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l’articolo 15-bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi. Il meccanismo si fonda su un rapporto che, al numeratore, considera le poste patrimoniali tipiche delle banche e, al denominatore, quasi tutte le voci dell’attivo patrimoniale.
Criterio già chiarito per le holding industriali
La circolare richiama il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2007, nel quale è stato precisato che, per le holding industriali, l’attività caratteristica consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella creditizia o finanziaria. Conseguentemente, nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi, il valore di bilancio di tali partecipazioni deve figurare sia al numeratore sia al denominatore del rapporto.
Applicazione alle holding bancarie e finanziarie
In accordo con l’orientamento del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la circolare chiarisce che lo stesso criterio si applica anche alle holding di matrice bancaria e finanziaria di cui all’articolo 61 del TUB. Anche per tali soggetti, nella determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi rilevante ai fini IRAP, la voce di bilancio relativa alle partecipazioni deve essere inclusa sia al numeratore sia al denominatore del rapporto.
Ratio dell’estensione
L’estensione del trattamento previsto per le holding industriali alle holding bancarie e finanziarie è motivata da due elementi: da un lato, la finalità della disposizione, che mira a escludere dalla deduzione soltanto gli interessi passivi derivanti dall’attività non tipica; dall’altro, la sostanziale assimilabilità delle due fattispecie sotto il profilo strutturale e funzionale. La circolare conclude quindi affermando la possibilità, per le holding bancarie e finanziarie, di applicare il medesimo criterio di calcolo già riconosciuto alle holding industriali.
Punti principali
Contesto normativo e finalità della modifica
La circolare richiama la precedente n. 61/E del 19 novembre 2007 e spiega che le modifiche all’IRAP in tema di interessi passivi per banche e altri enti finanziari rispondono all’esigenza di adeguare la normativa all’orientamento espresso dalla Commissione Europea nella lettera del 20 giugno 2007 D/52600, secondo cui la deduzione integrale degli interessi passivi poteva integrare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE.
Intervento dell’articolo 15-bis del D.L. n. 81/2007
L’articolo 15-bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha inteso eliminare le incoerenze dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 introducendo un limite alla deducibilità degli interessi passivi. Il limite è basato su un rapporto tra, al numeratore, le poste patrimoniali tipiche delle banche e, al denominatore, quasi tutte le voci dell’attivo patrimoniale.
Criterio applicabile alle holding industriali
Il comunicato stampa MEF del 16 luglio 2007 ha precisato che, per le holding industriali, l’attività caratteristica consiste nell’assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella creditizia o finanziaria. In applicazione della ratio della norma, il valore di bilancio di tali partecipazioni deve essere incluso sia nel numeratore sia nel denominatore del pro rata patrimoniale rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi.
Estensione alle holding bancarie e finanziarie
La circolare chiarisce che anche le holding di matrice bancaria e finanziaria, di cui all’articolo 61 del TUB, possono avvalersi del medesimo criterio indicato per le holding industriali. Pertanto, nella determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP, il valore di bilancio delle partecipazioni deve essere considerato sia al numeratore sia al denominatore del rapporto.
Ragione del chiarimento
L’estensione è giustificata dalla ratio della disposizione, che mira a escludere dalla deduzione solo gli interessi passivi derivanti dall’attività non tipica. Inoltre, sotto il profilo strutturale e funzionale, le holding industriali e le holding bancarie/finanziarie vengono considerate fattispecie sostanzialmente assimilabili.
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