Circolare n. 63 del 26/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 228/2001 in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Viene precisato che la riduzione del termine di decadenza da dieci a cinque anni non opera in senso retroattivo per sanare decadenze già maturate prima del 30 giugno 2001, ma solo per gli acquisti anteriori al 30 giugno 2001 cui segua una rivendita dopo tale data. Sono quindi fornite istruzioni operative per uniformare la gestione delle controversie pendenti, distinguendo tra atti stipulati prima e dopo il 30 giugno 1996 e tra rivendite anteriori o successive al 30 giugno 2001.
Imposta di registro e piccola proprietà contadina: gestione delle controversie pendenti sull’attenuazione del vincolo quinquennale
Imposta di registro e agevolazioni per la piccola proprietà contadina: gestione delle controversie pendenti
La circolare interviene per chiarire la portata dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 228/2001 in materia di attenuazione dei vincoli connessi alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Il tema riguarda in particolare il passaggio dal previgente termine decennale di mantenimento del fondo al nuovo termine quinquennale e gli effetti sui contenziosi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Quadro normativo di riferimento
L’agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina è disciplinata dall’art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1954, n. 604. La norma prevede che l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta non possa alienare volontariamente il fondo, o i diritti parziali su di esso, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, pena la decadenza dai benefici.
La disciplina ha subito un’evoluzione: il termine era stato elevato a dieci anni dall’art. 28, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed è stato successivamente riportato a cinque anni dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2001.
Ambito dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 228/2001
La circolare precisa che il comma 5 dell’art. 11 stabilisce l’applicazione della riduzione del termine anche agli atti di acquisto posti in essere "in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto", ossia agli acquisti anteriori al 30 giugno 1996.
Tuttavia, l’Amministrazione interpreta la disposizione come norma transitoria, destinata a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, e non come norma retroattiva idonea a neutralizzare decadenze già maturate sotto il sistema precedente. In altri termini, l’attenuazione del vincolo non opera per sanare situazioni in cui la decadenza si sia già verificata prima del 30 giugno 2001.
Controversie pendenti e orientamenti giurisprudenziali
La circolare prende atto del fatto che in alcune controversie i contribuenti hanno sostenuto l’applicabilità generalizzata del nuovo termine quinquennale anche a vendite effettuate prima del 30 giugno 2001, purché fossero trascorsi cinque anni tra acquisto e alienazione. Tale impostazione è stata sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, richiamata espressamente dalla circolare, e da una pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V, 8 maggio 2006, n. 10547.
Secondo questa lettura favorevole ai contribuenti, chi fosse decaduto in base al previgente termine decennale potrebbe invocare la sopravvenuta inefficacia della decadenza se la rivendita è avvenuta dopo cinque anni. La circolare, però, non accoglie tale impostazione in via generale.
Criterio interpretativo adottato dall’Amministrazione
L’art. 11, comma 5, viene letto come disposizione riferita solo ai casi in cui:
- l’acquisto del fondo agricolo sia avvenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228/2001;
- la successiva rivendita, da cui dipende l’eventuale decadenza, sia stata posta in essere dopo il 30 giugno 2001.
Pertanto, il nuovo termine quinquennale si applica nel contesto del passaggio normativo, ma non elimina gli effetti di una decadenza già perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della riforma.
Istruzioni operative per gli uffici
La circolare fornisce indicazioni vincolanti per la gestione uniforme delle controversie pendenti:
- Atti di acquisto stipulati dal 30 giugno 1996: ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 228/2001 e sono assoggettati al vincolo quinquennale.
- Atti di acquisto stipulati prima del 30 giugno 1996: occorre distinguere in base alla data della rivendita.
- Se la rivendita è avvenuta prima del 30 giugno 2001: si applica il vincolo decennale previsto dall’art. 28, comma 1, della legge n. 590/1965.
- Se la rivendita è avvenuta dal 30 giugno 2001 in poi: trova applicazione il nuovo vincolo quinquennale; l’atto conserva quindi i benefici anche se tra acquisto e alienazione non sono trascorsi dieci anni.
Vigilanza sull’applicazione
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite, al fine di assicurare uniformità di comportamento nella gestione delle liti pendenti e nell’interpretazione del regime transitorio.
Punti principali
Oggetto e quesito interpretativo
Una Direzione regionale ha chiesto chiarimenti sull’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 228/2001, relativo all’attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice e alle conseguenze sulle controversie pendenti.
Disciplina originaria della piccola proprietà contadina
L’art. 7, comma 1, della legge n. 604/1954 prevede che l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta non possa alienare volontariamente il fondo, o i diritti parziali su di esso, prima di cinque anni dall’acquisto, pena la decadenza dalle agevolazioni. In precedenza il termine era stato portato a dieci anni dall’art. 28, comma 1, della legge n. 590/1965 ed è poi stato ridotto nuovamente a cinque anni dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, in vigore dal 30 giugno 2001.
Portata dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 228/2001
La disposizione si applica anche agli atti di acquisto posti in essere almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè agli acquisti effettuati prima del 30 giugno 1996. La circolare interpreta tale norma come disposizione transitoria, non come norma retroattiva idonea a revocare decadenze già verificatesi sotto il previgente regime decennale.
Controversie pendenti e orientamenti giurisprudenziali
Sono richiamate controversie in cui contribuenti, destinatari di atti impositivi non definitivi al 30 giugno 2001, hanno chiesto di applicare il termine quinquennale anche a vendite avvenute prima del 30 giugno 2001, purché effettuate dopo cinque anni dall’acquisto. Tale tesi trova appoggio in parte della giurisprudenza di merito e in una pronuncia della Corte di Cassazione (sez. V, n. 10547 dell’8 maggio 2006).
Interpretazione operativa dell’Amministrazione
L’art. 11, comma 5, opera solo per il passaggio dal regime decennale a quello quinquennale e riguarda le ipotesi in cui l’acquisto sia stato compiuto quando vigeva il vincolo di dieci anni, mentre la successiva rivendita avvenga dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228/2001. Non consente di considerare inefficaci decadenze già maturate prima del 30 giugno 2001.
Istruzioni per gli uffici
Gli uffici devono uniformarsi alle seguenti regole: per gli atti di acquisto stipulati dal 30 giugno 1996 in poi si applica il vincolo quinquennale; per gli atti stipulati prima del 30 giugno 1996 occorre distinguere tra rivendita prima del 30 giugno 2001, con applicazione del vincolo decennale, e rivendita dal 30 giugno 2001 in avanti, con applicazione del nuovo vincolo quinquennale anche se il periodo tra acquisto e alienazione è inferiore a dieci anni.
Vigilanza regionale
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.
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