Cassazione Civile, Ordinanza n. 18881/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno proposta da un soggetto che assumeva di essere stato privato per quasi due anni del compossesso di un box e dei beni mobili in esso contenuti, nonostante un precedente ordine di reintegrazione del possesso. La domanda era stata proposta davanti al Giudice di pace e riguardava sia il danno da perdita dei beni mobili sia il danno da protratta privazione del compossesso dell'immobile. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo che il valore complessivo della causa eccedesse la propria competenza. Riassunta la causa davanti al Tribunale, quest'ultimo ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che l'eccezione di incompetenza era stata proposta tardivamente, oltre la prima udienza, e che quindi la competenza del Giudice di pace si era ormai radicata. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi l'ammissibilità del regolamento d'ufficio quando il giudice riassunto intende far valere non un errore sulla competenza in sé, ma la tardività del rilievo di incompetenza operato dal giudice originariamente adito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che il conflitto fosse stato sollevato non per contestare la violazione di un criterio inderogabile di competenza da parte del giudice di pace, ma per censurare la tardiva eccezione e il tardivo rilievo d'ufficio dell'incompetenza. Secondo la Corte, il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. può essere proposto solo quando il giudice ad quem intenda dedurre la violazione di un criterio verticale di materia o di un criterio orizzontale di territorio inderogabile; non può invece essere usato per far valere la tardività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, perché tale questione resta preclusa se non è stato proposto il regolamento necessario di competenza da parte dell'interessato. Conseguentemente è rimasta radicata la competenza del Tribunale di Nola, dinanzi al quale le parti devono riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza. Non sono state regolate le spese del regolamento.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo per far valere la violazione di criteri inderogabili di competenza, non per sindacare la tardività dell'eccezione o del rilievo di incompetenza.
Le questioni sulla competenza comprendono, per il regolamento necessario di parte, anche quelle sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio dell'incompetenza, ma tale estensione non vale per il regolamento d'ufficio.
È richiamato quale fonte dei soli casi di territorio inderogabile rilevanti ai fini del regolamento d'ufficio.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio non è uno strumento generale per correggere errori processuali del giudice che ha declinato la competenza, ma è limitato alla tutela dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza.
- Se il giudice originariamente adito dichiara la propria incompetenza per materia o territorio inderogabile in base a un'eccezione o a un rilievo effettuato tardivamente, la questione della tardività resta preclusa se non viene attivato il regolamento necessario di competenza da parte della parte interessata.
- Il giudice davanti al quale la causa è riassunta non può sollevare conflitto d'ufficio per contestare la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo di incompetenza, potendo farlo solo quando contesti il criterio inderogabile di competenza in sé.
- La competenza del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta resta radicata quando non sia esperito il rimedio appropriato contro la declinatoria, e le questioni di rito sulla tardività non possono essere rimesse in discussione tramite regolamento d'ufficio.
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