Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25953/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il rigetto dell'istanza di riparazione del danno per condizioni inumane e degradanti subite nella casa circondariale di Frosinone. Il ricorrente contestava la modalità di calcolo dello spazio minimo vitale (art. 35-ter Ord. pen.), sostenendo che dall'area utile dovessero essere escluse anche le superfici proiettate al suolo sottostanti mobili pensili (tavolo e due armadietti fissati alla parete) in quanto, pur essendo sollevati da terra, ne riducevano concretamente la calpestabilità e la fruibilità per il libero movimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda di riparazione riferita alla detenzione presso l'istituto di Frosinone e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale non aveva verificato l'altezza e la concreta incidenza dei mobili pensili sulla fruibilità dell'area sottostante: secondo la giurisprudenza consolidata, i pensili vanno detrat­ti dal calcolo dello spazio utile solo se l'area sottostante non è effettivamente sfruttabile per il libero movimento; in mancanza di accertamenti specifici la decisione originaria era viziata.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    art. 35-bis, art. 35-ter, art. 69 comma 6 lett. b)

    Gli artt. indicati disciplinano la tutela contro trattamenti inumani e degradanti e la possibilità di ottenere riparazione. L'interpretazione effettuata dalla Corte riguarda l'applicazione dell'art. 35-ter in ordine alla determinazione dello spazio minimo vitale, richiedendo una valutazione concreta della fruibilità dell'area sottostante arredi pensili per stabilire se quella superficie debba essere detratta dal calcolo.

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)

    Principio di nomofilachia che collega la determinazione dello spazio minimo alla libertà di movimento: va considerata la comoda calpestabilità dell'area, ossia la possibilità di esercitare il normale movimento.

  • Sez. 1, n. 13024 del 20/12/2023 (Ministero della Giustizia)

    Riepilogo di orientamenti sulla detraibilità delle superfici sottostanti mobili pensili; stabilisce che la valutazione è concreta e dipende dalla fruibilità dell'area sottostante.

  • Sez. 1, n. 37642 del 19/05/2023 (Sciuto) e altre pronunce (Esposito Montefusco, Palmulli, Tineo, Zindato, Molè)

    Giurisprudenza recente che chiarisce: se un mobile pensile è collocato in modo tale da rendere l'area sottostante non praticabile (es. inferiore a determinata altezza o comunque inutilizzabile), quella superficie va considerata nell'area occupata; viceversa, se l'area è fruibile, il pensile non rileva nel calcolo dello spazio utile. Occorre valutazione caso per caso.

Massime di principio

  • Il calcolo dello spazio minimo vitale in cella si fonda sulla concreta fruibilità per il libero movimento: non basta che un mobile sia pensile, conta l'effettiva possibilità di usare l'area sottostante.
  • I mobili fissati alla parete devono essere valutati in base all'altezza e alla configurazione: se ostacolano la calpestabilità e le attività normali vanno considerati come arredi fissi e il loro ingombro va detratto dalla superficie utile.
  • Il giudice deve compiere accertamenti specifici (altezza da terra, misure, impatto sull'uso dello spazio) prima di decidere se escludere o meno la superficie sottostante un pensile dal calcolo dello spazio pro-capite.
  • In presenza di valutazioni carenti o generiche sulla fruibilità dell'area sottostante arredi pensili, la decisione può essere annullata e il procedimento rimesso per nuova valutazione.
  • La determinazione del superamento della soglia di trattamento inumano/degradante dipende da una valutazione complessiva e fattuale delle condizioni materiali e non solo da criteri formali sulla natura dell'arredo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.