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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che ha accertato il loro diritto a ottenere la carta docente, per l'importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero a mettere a loro disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La sentenza è stata notificata il 9 gennaio 2025, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, è decorso inutilmente e l'amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'adozione degli atti necessari e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione non aveva contestato l'inadempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione di attribuire una prestazione o un beneficio e l'amministrazione non vi provvede, il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato dal ricorrente, unitamente alla documentazione del titolo e della sua notificazione, è sufficiente a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandone i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica connessa alla materia oggetto dell'esecuzione può avvenire senza liquidazione di compenso, quando ciò emerga dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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