Cassazione Penale, Sentenza n. 12757/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva assolto Palma per cinque episodi di evasione (commessi tra febbraio e marzo 2017) ritenendoli non punibili per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Il ricorso censurava la violazione dell'art. 131-bis perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'abitualità della condotta nonostante dal casellario risultassero plurime condanne pregresse per stupefacenti e reati contro il patrimonio e, in particolare, tre condanne definitive per evasione (l'ultima con passaggio in giudicato il 24/05/2022 relativa a una condotta del 04/10/2017). Si contestava inoltre che, pur essendo provati i cinque episodi di evasione, il requisito della particolare tenuità e soprattutto quello della non-abitualità non fossero verificati.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nel merito perché il Tribunale ha applicato apoditticamente l'art. 131-bis e non ha valutato correttamente l'abitualità della condotta alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite. Tuttavia, l'annullamento della sentenza è stato disposto senza rinvio perché i reati oggetto del giudizio si sono estinti per prescrizione: il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi era decorso in data 09/08/2024, senza interruzioni o sospensioni. Quindi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con la conseguenza che i reati sono dichiarati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
«Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità...»
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata delle Sezioni unite secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede due presupposti contemporanei (offesa di particolare tenuità e condotta non abituale). L'abitualità si verifica se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre a quello in esame; il giudice può considerare condanne anche successive al fatto e reati già ritenuti non punibili ex art. 131-bis se presentano la stessa indole.
Massime di principio
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede sempre la verifica di due elementi: offesa di particolare tenuità e assenza di condotta abituale; l'assenza di uno dei due impedisce l'applicazione della causa di non punibilità.
- La condotta è considerata abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello oggetto del procedimento; il giudice può valutare anche condanne o illeciti successivi e reati della stessa indole anche se in precedenza ritenuti non punibili per 131-bis.
- La presenza di più episodi omogenei (es. più evasioni) nello stesso processo o la sussistenza di pregresse condanne per reati della stessa indole costituiscono elementi forti per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
- Se il pubblico ministero deduce l'abitualità o dal casellario emergono precedenti significativi, il giudice deve motivare adeguatamente la ragione per cui ritiene la condotta non abituale; un'accertata apoditticità può essere annullata in Cassazione.
- Anche se la Corte di legittimità accerta un errore di applicazione dell'art. 131-bis da parte del giudice di merito, l'annullamento con rinvio può essere precluso se nel frattempo i reati sono estinti per prescrizione: verificare sempre i termini e le eventuali interruzioni della prescrizione.
- Per la difesa è utile documentare elementi concreti di non abitualità (contesto sporadico, assenza di precedenti della stessa indole, elementi soggettivi e fattuali che mostrino eccezionalità della condotta). Per l'accusa è invece essenziale produrre il casellario e evidenziare la ripetizione di condotte analoghe per dimostrare la tendenza o la ripetitività.
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