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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35331/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'atto origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione redditi, disconoscendo la deducibilità di costi sostenuti per canoni di leasing finanziario relativi a stampi per la costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina, ritenendo che la durata minima del contratto fosse inferiore a quella richiesta dall'art. 102, comma 7, TUIR. In primo grado le contribuenti avevano ottenuto accoglimento, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione favorevole, accogliendo l'appello dell'Agenzia. In cassazione le società hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 102 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato agli stampi un coefficiente di ammortamento del 12,5% riservato agli impianti, mentre gli stampi avrebbero dovuto essere qualificati come attrezzature, soggette a coefficiente del 25%, valorizzando l'evoluzione tecnologica e negando che la vetroresina sia materiale plastico; con il secondo motivo hanno dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura investiva in realtà un accertamento di fatto sulla qualificazione del bene e perché la normativa secondaria richiamata dall'art. 102 già ricomprendeva gli stampi tra gli impianti, senza spazio per un'estensione analogica a categorie diverse. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era comprensibile e logicamente coerente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'impostazione seguita dal giudice d'appello, ritenendo corretta la classificazione degli stampi nell'ambito degli impianti richiamati dalla disciplina secondaria e, quindi, l'applicazione del relativo coefficiente di ammortamento ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, giudicando il percorso argomentativo della CTR chiaro e intellegibile. Le società ricorrenti sono state condannate alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma rinvia a un decreto ministeriale per la determinazione dei coefficienti di ammortamento secondo categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo.

  • art. 102, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il periodo di ammortamento dei canoni di leasing va determinato facendo riferimento al coefficiente previsto dal comma 2 per il bene oggetto del contratto.

  • d.m. 31 dicembre 1998

    È richiamato come tabella secondaria di riferimento; in mancanza di uno specifico riferimento agli stampi, opera la regola generale dell'art. 102 TUIR.

  • Risoluzione ministeriale del 1976

    È utilizzata come base della classificazione degli stampi tra i beni rientranti nei 'macchinari operatori, impianti specifici, forni e stampi', con coefficiente del 12,5% per gli stampi impiegati nella costruzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei canoni di leasing e di ammortamento, il periodo fiscalmente rilevante va determinato in base ai coefficienti previsti per categorie di beni omogenei richiamate dalla normativa secondaria; se il bene è espressamente ricompreso in una categoria regolamentare, non è consentita un'estensione analogica a categorie diverse più favorevoli.
  • La censura di violazione di legge per erronea sussunzione è ammissibile solo se il fatto storico accertato dal giudice di merito è incontestato; quando la doglianza investe la qualificazione concreta del bene o la sua natura, essa risolve in una contestazione dell'accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'ordinamento.
  • Non integra motivazione apparente la sentenza d'appello il cui percorso argomentativo consenta di comprendere chiaramente la ratio decidendi, anche se sintetico: la nullità ricorre solo quando la motivazione sia del tutto incomprensibile o meramente assertiva.
  • Nel contenzioso tributario sull'ammortamento di beni strumentali, la ricerca dell'aliquota non può prescindere dalla specifica collocazione del bene nelle categorie previste dalle fonti secondarie richiamate dalla legge; la mera invocazione dell'evoluzione tecnologica non basta, da sola, a superare una classificazione normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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