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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34615 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui le era stato imputato, per trasparenza, il maggior reddito accertato nei confronti della società partecipata per l'anno d'imposta 2004, in proporzione alla sua partecipazione del 30%. Tra le censure ha dedotto l'irregolarità della notifica dell'accertamento societario, effettuata nei suoi confronti prima che l'accertamento fosse notificato alla società, nonché vizi relativi al metodo e al merito dell'accertamento e il rischio di doppia imposizione, non essendo stato detratto dal reddito attribuito ai soci quanto già versato dalla società. La Corte di cassazione ha esaminato soprattutto il vizio della sentenza d'appello, che aveva motivato per relationem richiamando la coeva sentenza relativa alla società senza riprodurne e valutarne autonomamente le ragioni e senza esaminare adeguatamente le difese e i motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR per il Lazio, sezione staccata di Latina, affinché riesamini la controversia conformandosi ai principi indicati. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso definitivamente nel merito dell'accertamento, ma ha ritenuto nulla la motivazione della sentenza d'appello perché meramente apparente e non autosufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5

    vizio del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo

    Consente di denunciare in cassazione, tra l'altro, la nullità della sentenza per vizi della motivazione o del procedimento e l'omesso esame di fatti rilevanti, nei limiti applicabili al giudizio di legittimità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 39, comma 1, lett. d), e 40

    Disposizioni richiamate dalla contribuente in relazione ai presupposti e alle modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disposizione richiamata in tema di accertamento ai fini IVA e di carenza di motivazione dell'atto impositivo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La sentenza è nulla quando la motivazione è meramente apparente o non consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione.

  • Cass. civ., Sez. Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    La motivazione per relationem è legittima soltanto quando si riferisca a una sentenza avente valore di giudicato tra le parti oppure quando riproduca la motivazione richiamata, recependola e valutandola autonomamente.

    Il semplice rinvio a un'altra decisione non è sufficiente se il giudice non rende comprensibili, nel nuovo processo, le ragioni specifiche della decisione.

  • Cass. civ., 8 gennaio 2015, n. 107; 6 marzo 2018, nn. 5209, 21978 e 17403; 14 febbraio 2003, n. 2196

    La sentenza è nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non consenta di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    Nel processo tributario, anche il richiamo a una sentenza non definitiva è ammissibile solo se la motivazione resta autosufficiente e contiene una valutazione autonoma e verificabile.

  • Cass. civ., Sez. V, n. 22022/2017

    È nulla la sentenza d'appello motivata per relationem quando la motivazione non consente di verificare che il giudice abbia esaminato i motivi di gravame, le difese, le prove e le allegazioni delle parti.

Massime di principio

  • Una sentenza non può fondarsi sul mero richiamo a un'altra decisione: la motivazione per relationem è valida solo se la decisione richiamata è già coperta da giudicato oppure se il giudice riproduce e valuta autonomamente le ragioni applicabili al caso concreto.
  • Nel giudizio d'appello il giudice deve esaminare in modo effettivo i motivi di gravame e le difese delle parti; una motivazione troppo lacunosa o apparente può comportare la nullità della sentenza e il rinvio ad altro giudice.
  • Quando esistono controversie collegate tra società e soci, la trattazione congiunta può essere opportuna ma non è necessariamente obbligatoria, poiché le controversie possono presentare vizi e questioni autonomi.
  • La cassazione per vizio di motivazione non comporta automaticamente la vittoria definitiva nel merito: normalmente la causa viene rinviata al giudice competente per una nuova valutazione.
  • In controversie riguardanti redditi imputati ai soci in conseguenza di maggiori redditi accertati alla società, devono essere esaminate separatamente la validità dell'accertamento societario, la regolarità delle notifiche, la prova della distribuzione degli utili e l'eventuale doppia imposizione.

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