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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16173/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/05/2024. Dal testo dell'ordinanza emergono due motivi: il primo tendeva, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dalla corte territoriale; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a rivalutare il merito, già adeguatamente considerato in appello, e ha reputato parimenti manifestamente infondato il motivo sulle generiche, osservando che la corte territoriale aveva correttamente valutato la personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi, uno dei quali sollecitava una non consentita rivalutazione del compendio fattuale e l'altro contestava il diniego delle attenuanti generiche senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a sollecitare una diversa valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di appello.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non individua vizi di legittimità ma mira, sostanzialmente, a una rivalutazione del merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la Corte territoriale ha dato conto, in modo non illogico, della valutazione negativa della personalità dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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