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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di riesame e conferma del recupero totale del contributo, unitamente al verbale di accertamento negativo che aveva individuato una superficie valida pari a zero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota AGEA del 27 ottobre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di riesame e confermato il recupero totale del contributo, nonché il verbale di accertamento negativo relativo alla domanda di ristrutturazione e riconversione del vigneto. In sede cautelare ha sostenuto, tra l’altro, che gli accertamenti erano ancora collocati nella fase procedimentale antecedente alla determinazione definitiva sulla spettanza del contributo, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa e di una posizione di interesse legittimo pretensivo. Il Collegio aveva prospettato un possibile difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia potesse riguardare la fase esecutiva di un rapporto di sovvenzione già instaurato. A seguito dell’istruttoria, la ricorrente ha prodotto le comunicazioni PEC del 18 aprile e del 18 giugno 2025, sostenendo che esse dimostrassero il carattere procedimentale delle verifiche. Quanto al merito cautelare, la società aveva realizzato soltanto la parte viticola del progetto, relativa all’estirpazione e al reimpianto di 0,84,59 ettari di vigneto, omettendo l’impianto di irrigazione previsto dal progetto ammesso a finanziamento. La modifica non era stata preventivamente comunicata né autorizzata. La ricorrente aveva dichiarato l’esecuzione parziale soltanto a posteriori, in fase di collaudo, in violazione dell’art. 14 del bando e del paragrafo 15 delle istruzioni operative, che imponevano la presentazione e l’autorizzazione della variante prima della realizzazione dell’intervento e comunque entro il termine previsto. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto condivisibili le deduzioni della ricorrente sulla giurisdizione amministrativa, poiché le comunicazioni prodotte evidenziavano che le amministrazioni stavano esercitando poteri di verifica e valutazione propri della fase procedimentale antecedente alla determinazione definitiva sulla spettanza del contributo, con configurabilità di un interesse legittimo pretensivo. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, la realizzazione soltanto parziale del progetto, con omissione dell’impianto di irrigazione, era avvenuta senza preventiva comunicazione o autorizzazione della variante. Il bando e le istruzioni operative prevedevano che le varianti fossero autorizzate prima dell’esecuzione e stabilivano la non ammissibilità al sostegno degli impianti difformi da quanto ammesso nella domanda di saldo; tali previsioni non erano state impugnate e apparivano conformi al diritto dell’Unione europea. Il Collegio ha quindi ritenuto plausibile la conseguenza della non ammissibilità dell’intero contributo. È mancato anche il periculum in mora: il pregiudizio dedotto era esclusivamente economico, di non consistente entità e ristorabile per equivalente all’esito del giudizio di merito; inoltre, la procedura di recupero coattivo non era stata ancora avviata. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta. La società è stata condannata a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per la mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di prospettare alle parti il possibile difetto di giurisdizione e di instaurare il contraddittorio sulla relativa questione.

  • art. 14 del bando

    La domanda di variante di cui al punto 1 può essere presentata solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell’intervento e comunque deve essere rilasciata informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (imposta dalle DRA), salvo scadenze più ristettive disposte dalle Regioni\P.A.; Impianti che all’atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili al sostegno

    La variante deve essere preventivamente presentata e autorizzata; gli impianti difformi da quanto ammesso nella domanda di saldo non sono ammissibili al sostegno.

  • par. 15 delle istruzioni operative

    La domanda di variante di cui al punto 1 può essere presentata solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell’intervento e comunque deve essere rilasciata informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (imposta dalle DRA), salvo scadenze più ristettive disposte dalle Regioni\P.A.

    Ribadisce il requisito della preventiva presentazione e autorizzazione della variante rispetto alla realizzazione dell’intervento.

  • art. 21.2 del bando

    Gli impianti che all’atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili al sostegno.

    La difformità dell’impianto accertata al collaudo, anche nelle sue caratteristiche, determina la non ammissibilità al sostegno.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi erogati a consuntivo, sussiste la giurisdizione amministrativa quando l’amministrazione, prima della determinazione definitiva sulla spettanza dell’aiuto, esercita poteri di verifica e valutazione discrezionale propri della fase procedimentale; in tale fase il privato è titolare di un interesse legittimo pretensivo.
  • La realizzazione parziale o difforme di un progetto finanziato, senza previa comunicazione e autorizzazione della variante nei termini stabiliti dal bando e dalle istruzioni operative, può legittimare la non ammissibilità dell’intero contributo quando la lex specialis preveda che gli impianti difformi da quanto ammesso nella domanda di saldo non siano ammissibili al sostegno.
  • Il requisito cautelare del periculum in mora non ricorre, di regola, per un pregiudizio esclusivamente economico, di consistenza non significativa e suscettibile di integrale ristoro per equivalente all’esito del giudizio di merito, soprattutto quando la procedura di recupero coattivo delle somme non sia ancora iniziata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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