Cassazione Civile, Ordinanza n. 22716/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore telefonico)
La controversia
La controversia nasce dall'interruzione della fornitura di servizi di telefonia all'utenza di un ristorante gestito dalla società ricorrente. In primo e secondo grado era stata accertata, in sintesi, l'illegittimità della sospensione del servizio per difetto di preavviso e il ritardato riallaccio della linea; il Tribunale aveva riconosciuto varie voci di danno, tra cui un indennizzo contrattuale, danno commerciale, danno all'immagine della società e danno morale del legale rappresentante. La Corte d'appello aveva invece confermato solo il primo capo, escludendo la prova degli ulteriori pregiudizi perché non dimostrati in modo sufficiente e non liquidabili come danni in re ipsa. Con il ricorso per cassazione la società e il suo legale rappresentante hanno dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2059, 2697, 2729, 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato le prove testimoniali e documentali sulla perdita di incassi, sul pregiudizio reputazionale e sulla sofferenza morale, e che avesse errato anche nel ritenere insufficiente la liquidazione dei danni operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non coglieva la reale ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva negato in astratto valore alle prove offerte, ma aveva rilevato che mancava la documentazione fiscale o comparativa necessaria per misurare la variazione negativa del volume d'affari e, dunque, il danno; il ricorso mirava inoltre a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: anche qui la Corte territoriale non aveva escluso il valore delle deposizioni, ma aveva correttamente osservato che da esse non emergeva con certezza la diffusione della convinzione che l'esercizio fosse chiuso o non operativo; quanto al danno morale del legale rappresentante, la Corte ha ricordato che il giudice di merito aveva implicitamente riconosciuto la potenziale riferibilità del pregiudizio, ma aveva escluso che esso raggiungesse una soglia apprezzabile di offensività, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva profili assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale; la Corte ribadisce che il danneggiato deve comunque allegare e provare il danno conseguenza dell'inadempimento.
art. 1223 c.c.
Usato per ribadire che il risarcimento copre il danno-conseguenza causalmente collegato all'inadempimento, non un pregiudizio presunto in mancanza di prova adeguata.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa non può colmare lacune probatorie imputabili alla parte; serve quando il danno sia provato nell'an, ma non quantificabile con precisione.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte riafferma la necessità che il pregiudizio raggiunga una soglia apprezzabile di offensività.
art. 2697 c.c.
È confermato il principio per cui grava sulla parte attrice l'onere di fornire i parametri probatori necessari alla dimostrazione e quantificazione del danno.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili, ma devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; non possono sostituire integralmente la prova mancante.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo ma non ritenuto violato; il giudice di merito ha valutato le prove offerte senza negarne la considerazione.
art. 116 c.p.c.
La censura non ha dimostrato una vera violazione delle regole di valutazione della prova, ma mirava a un diverso apprezzamento del merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato usato per contestare la motivazione, ma la doglianza si è risolta in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto.
Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972
Richiamata per il criterio della soglia minima di offensività del danno non patrimoniale.
Cass., 12/11/2019, n. 29206
Richiamata come precedente conforme sulla necessità che il pregiudizio non patrimoniale superi una soglia apprezzabile per essere risarcibile.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da inadempimento, il danneggiato deve provare non solo l'illecito o l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza e il nesso causale; non è sufficiente invocare una generica probabilità di pregiudizio.
- La prova testimoniale e le presunzioni semplici possono concorrere alla dimostrazione del danno, ma non possono sostituire totalmente i dati oggettivi necessari a misurare la variazione negativa del risultato economico, quando tali dati siano ragionevolmente disponibili per la parte.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile solo quando il danno sia già provato nell'an e rimanga incerta la quantificazione; non può essere usata per colmare carenze probatorie imputabili al danneggiato.
- Il danno all'immagine o reputazionale non può ritenersi in re ipsa: occorre la prova che l'evento abbia effettivamente inciso sulla percezione esterna dell'attività o sulla diffusione di una rappresentazione negativa dell'impresa.
- Il danno non patrimoniale richiede una soglia apprezzabile di offensività e non può essere riconosciuto per il solo disagio o turbamento soggettivo non adeguatamente dimostrato.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o del merito istruttorio, quando la censura miri soltanto a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
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