Cassazione Civile, Ordinanza n. 34748/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre dipendenti, tutti macchinisti di una società ferroviaria, volta a ottenere l’inclusione nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale di alcune voci economiche previste dalla contrattazione aziendale, in particolare gli incentivi per attività di condotta/scorta e di riserva. I giudici di merito avevano accolto in parte la domanda, ritenendo che tali emolumenti fossero normalmente collegati alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e dovessero quindi essere computati anche nelle ferie, in linea con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’interpretazione della Corte di giustizia. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina europea e interna sulle ferie retribuite, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia vincolante a pronunce della Corte di giustizia riferite ad altre direttive; 2) violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., oltre che della contrattazione collettiva aziendale, per non essersi uniformata ai principi di legittimità sulla nozione di retribuzione feriale e per avere disatteso la clausola collettiva che escludeva tali voci; 3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la tutela europea richiede solo una retribuzione non dissuasiva dal godimento delle ferie e non necessariamente identica a quella ordinaria; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione delle regole sulla prescrizione dei crediti retributivi, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto nonostante la riforma dell’art. 18 St. lav. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti già intervenuti sulla medesima vicenda e ribadendo che la retribuzione feriale comprende gli emolumenti collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, purché la loro esclusione possa avere effetto dissuasivo sul godimento effettivo delle ferie; ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza UE e la verifica sul concreto effetto dissuasivo spetta al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato rigettato, in applicazione del principio secondo cui, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al computo, nella retribuzione feriale, degli incentivi per attività di condotta/scorta e di riserva previsti dalla contrattazione aziendale, ritenendo corretta l’interpretazione della disciplina europea e nazionale e la valutazione in concreto del giudice di merito circa l’idoneità della mancata corresponsione di tali voci a incidere in senso dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre confermato la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario dei resistenti.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve garantire al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria di lavoro, comprendendo gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale, così da non dissuaderlo dal godimento effettivo delle ferie.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie, da leggere in coerenza con l’interpretazione della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
È evocato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente, ma il ricorso è stato ritenuto infondato nel contestarne l’applicazione alla retribuzione feriale secondo i principi eurounitari.
art. 2109 c.c.
La retribuzione dovuta nel periodo feriale va determinata in modo conforme alla disciplina interna e sovranazionale, includendo le voci strettamente collegate alla mansione e allo status del lavoratore.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È invocato dalla ricorrente come clausola che escluderebbe alcune voci dalla retribuzione feriale, ma la Corte ha ritenuto plausibile e corretta l’interpretazione di merito che ne includeva alcune nella base di calcolo.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord
È richiamato per qualificare le attività di condotta e di riserva come istituti tipici della mansione del macchinista, rilevanti ai fini della retribuzione feriale.
art. 20 dell’accordo aziendale Trenord dell’11.3.2015
È utilizzato dalla Corte di merito per definire la nozione di retribuzione e ricondurre le voci controverse al trattamento economico rilevante.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che le attività compensate dagli incentivi contestati erano ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva come parte dell’attività lavorativa.
art. 2948 c.c.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
Il diritto può essere fatto valere, ai fini della decorrenza della prescrizione, solo dalla cessazione del rapporto di lavoro nei rapporti a tempo indeterminato dopo le riforme del regime di stabilità.
art. 18 legge n. 300 del 1970
La riforma del 2012 viene considerata ai fini del venir meno della stabilità piena quale presupposto della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
legge n. 92 del 2012
La riforma del regime dei licenziamenti ha inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro, facendo decorrere la prescrizione dei crediti retributivi, per quelli non già prescritti, dalla cessazione del rapporto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve comprendere tutte le voci economiche strettamente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa incidere in modo dissuasivo sull’effettivo esercizio del diritto alle ferie.
- L’interpretazione della nozione di ferie retribuite va coordinata con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vincola il giudice nazionale nell’individuare il livello di retribuzione idoneo a non scoraggiare il riposo annuale.
- La verifica se una specifica voce retributiva debba essere inclusa nel trattamento feriale richiede un apprezzamento concreto del nesso tra quella voce, le mansioni effettive e la sua incidenza economica complessiva; tale valutazione appartiene al giudice di merito se adeguatamente motivata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia riguardi soprattutto l’applicazione di tali principi al caso concreto.
- Per i crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non essendo più garantita la medesima stabilità che in passato giustificava la decorrenza in costanza di rapporto.
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