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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40167/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per più episodi: a) sostituzione di persona (art. 494 c.p.) mediante la creazione di un indirizzo e-mail attribuito all'ing. Nicola Trivulzio e l'invio di un modulo per la variazione dell'IBAN, con conseguente accredito dello stipendio su un conto di cui aveva disponibilità; b) truffa (art. 640 c.p.) per aver ottenuto l'accredito del salario con artifici e raggiri collegati alla condotta di cui al capo a); c) una truffa analoga con utilizzo delle generalità (anche digitali) di un terzo (Vittorio Generali) per ottenere da Spray Engineering un bonifico di euro 212.683,00 (artt. 494, 640 c.p., con riferimento all'aggravante ex art. 61 n.7); d) sostituzione di persona nei confronti dell'avv. Mario Umberto Marini (art. 494 c.p.); e) esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) per avere inoltrato, apparentemente a firma dell'avv. Marini, una diffida tramite PEC alla banca Widiba. I motivi di ricorso alla Cassazione contestavano in vario modo la qualificazione giuridica dei fatti (confondendo la sostituzione di persona con il falso in scrittura privata), la preclusione per giudicato ex art. 649 c.p.p., la sussistenza dell'aggravante e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo e il secondo motivo e ha ritenuto fondato il terzo motivo limitatamente al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). In particolare, ha ritenuto che l'unico atto contestato sotto questo capo (l'invio di una diffida PEC) non fosse idoneo, per singolarità e modalità, a configurare esercizio continuativo o organizzato di una professione tale da creare l'apparenza di attività forense svolta da soggetto non abilitato; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per il reato di cui all'art. 348 c.p. (fatto non sussiste) e con rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione della pena. Per i restanti reati (sostituzione di persona e truffa relativi agli altri capi) la responsabilità è stata dichiarata irrevocabile e le condanne confermate.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Definisce il reato di sostituzione di persona: indurre qualcuno in errore attribuendosi il nome o la persona di un altro. La Corte ha ritenuto integrata la condotta quando l'imputato ha creato un indirizzo e-mail e si è fatto riconoscere come un terzo per ottenere l'accredito dello stipendio.

  • art. 640 c.p.

    Delitto di truffa mediante artifici e raggiri; la Corte ha ritenuto che la sostituzione di persona abbia potuto concorrere formalmente con la truffa perché gli artifici hanno indotto il soggetto passivo a compiere un atto dannoso.

  • art. 348 c.p.

    Esercizio abusivo della professione: le Sezioni Unite richiedono che gli atti contestati, se non esclusivi, siano comunque posti in essere con modalità (continuità, organizzazione, onerosità) tali da creare l'apparenza di attività professionale. Nel caso concreto l'unico atto (PEC) è stato ritenuto insufficiente e il reato è stato annullato per non sussistenza.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Aggravante per aver commesso il fatto mediante indebito uso di rapporti di impiego o altre circostanze; la Corte ha ritenuto che il ruolo del danno (causalità patrimoniale) fosse oggettivamente rilevante e ha confermato l'applicazione dell'aggravante nei limiti valutati in motivazione.

  • art. 649 c.p.p.

    Rinvio al tema del giudicato: il ricorrente ha invocato preclusione per sentenza anteriore; la Cassazione ha osservato che la questione non era stata adeguatamente dedotta in appello e che, in ogni caso, non è stata provata l'identità puntuale dei fatti tra i procedimenti.

  • artt. 495, 497-bis, 493-ter c.p.

    Norme richiamate nel corso dell'istruttoria per fattispecie connesse in altri procedimenti (es. falsificazione di documenti per aprire conti); la Corte ha usato tali accertamenti per ricostruire la riconducibilità del conto sequestrato all'imputato.

  • Sez. U, n. 11545/2011 (Cani)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per la definizione dei requisiti dell'esercizio abusivo della professione: occorre continuità, organizzazione o onerosità tali da creare l'apparenza di attività professionale.

  • Sez. 5, n. 13296/2013; Sez. 6, n. 4394/2014; Sez. n. 26589/2020 (Ventimiglia); Sez. 6, n. 29188/2024

    Precedenti richiamati sulla nozione di sostituzione di persona, sulla possibilità di concorso formale con la truffa e sulle condizioni di deducibilità di questioni relative a giudicati e preclusioni processuali.

Massime di principio

  • La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) si integra con qualsiasi condotta volta a far attribuire all'agente un falso nome o stato; è richiesto il dolo specifico di procurare vantaggio o arrecare danno.
  • La sostituzione di persona può concorrere formalmente con la truffa (art. 640 c.p.) quando gli artifici siano diretti a indurre il soggetto passivo a compiere l'atto di disposizione patrimoniale.
  • La mera falsificazione o sottoscrizione di un modulo non esaurisce automaticamente l'illecito: va valutato il complesso delle condotte (creazione e uso di canali di comunicazione falsi, disponibilità del conto, conseguenze patrimoniali) per configurare reati complessi.
  • L'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) richiede più di un singolo atto non esclusivo: si valuta continuità, organizzazione, onerosità e capacità di creare l'apparenza di attività professionale; atti isolati e occasionali, privi di struttura, generalmente non lo integrano.
  • La parte che ha subito le conseguenze patrimoniali dirette dell'azione delittuosa (es. banca che ha accreditato somme su conto aperto con documenti falsi) è legittimata a proporre querela anche se non è il destinatario originario del bonifico.
  • Le questioni relative al giudicato (art. 649 c.p.p.) devono essere chiaramente dedotte e provate: la loro deducibilità in Cassazione è ammissibile solo se non richiedono nuovi accertamenti di fatto.
  • Per impugnare la qualificazione giuridica dei fatti è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione di merito; motivi generici o non confrontati con la motivazione sono inammissibili.

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