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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13707/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha dedotto violazione di legge (artt. 157 e 161 c.p.), lamentando l'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Si sosteneva che non si potesse considerare, ai fini della prescrizione, l'aumento del termine per la recidiva contestata poiché in concreto essa non aveva inciso sulla determinazione finale della pena (era applicata ma il suo effetto era risultante subvalente). Il ricorrente inoltre riteneva che tale questione potesse essere esaminata in cassazione poiché la prescrizione si sarebbe verificata prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la recidiva fosse stata correttamente applicata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello; ai fini della prescrizione occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quando siano state effettivamente applicate dal giudice di merito, anche se poi risultino subvalenti nella determinazione della pena. Perciò non è errato considerare la recidiva ai fini della decorrenza della prescrizione. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Riferimento alla forma del procedimento (modalità di svolgimento): il procedimento è stato svolto nelle forme previste dalla norma emergente dall'emergenza sanitaria.

  • art. 157 cod. pen.

    La Corte interpreta che, ai fini della prescrizione, devono considerarsi le circostanze aggravanti ad effetto speciale quando siano state applicate dal giudice di merito (ricadendo così sulla determinazione del termine di prescrizione) anche se tali aggravanti risultino poi subvalenti nella determinazione della pena.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivo impugnatorio relativo all'estinzione per prescrizione; la Corte non rileva violazione nella mancata dichiarazione di estinzione poiché ha ritenuto correttamente valutata l'applicazione della recidiva ai fini della prescrizione.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la recidiva contestata è stata ritenuta applicata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, con conseguente incidenza sul calcolo della prescrizione.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamata per chiarire che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima; la Corte usa questo principio per sostenere che non è l'effetto sul trattamento sanzionatorio che conta ai fini della prescrizione, bensì il riconoscimento della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese del procedimento e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha espressamente applicato una recidiva o altra circostanza aggravante ad effetto speciale, tale applicazione va considerata anche ai fini del computo della prescrizione, anche quando l'aggravante poi abbia avuto scarso effetto sulla pena effettiva.
  • Una censura che lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione può essere proposta in Cassazione se la prescrizione è comunque maturata prima della pronuncia impugnata, ma la doglianza deve fondarsi su un errore di diritto non manifestamente infondato; se la recidiva è stata riconosciuta in sede di merito la contestazione sarà difficile da accogliere.
  • Il giudizio di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) non modifica la determinazione della pena massima cui fare riferimento per la prescrizione; conta il riconoscimento formale dell'aggravante da parte del giudice.
  • Difensori che vogliano evitare l'allungamento del termine prescrizionale per effetto di recidiva devono tempestivamente contestarne l'applicazione già nel giudizio di merito e chiedere espressamente la mancata applicazione, documentando la mancata sussistenza dei presupposti della recidiva.
  • Ricorsi infondati in Cassazione possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre il gravame.

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