Cassazione Civile, Ordinanza n. 28173/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2016, chiesto a rimborso nel 2017 e derivante da un'eccedenza formatasi a seguito dell'acquisto di un immobile nel 2008, poi riportata a nuovo fino al credito residuo oggetto di causa. L'Ufficio aveva contestato sia il difetto di inerenza dell'acquisto immobiliare sia l'inesistenza del credito. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo il credito certo e sussistente l'inerenza dell'operazione. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 e 54 d.P.R. 633/1972, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto che l'Amministrazione non potesse contestare senza limiti temporali l'esistenza del credito IVA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi degli artt. 61 e 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non aver illustrato il percorso logico sulla coerenza dell'operazione con l'oggetto sociale; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non fosse provata l'inerenza del costo e quindi la detraibilità dell'IVA, anche alla luce dell'assenza di una effettiva attività immobiliare e dell'oggetto sociale limitato a prestazioni di completamento edifici in subappalto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su una pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di contestare il credito, ma sull'accertamento nel merito dell'esistenza del credito e dell'inerenza qualitativa del costo; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era sufficiente e coerente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'attività svolta dalla società e la riferibilità dell'acquisto all'impresa, accertamento non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della proposta di definizione accelerata e condanna dell'Agenzia alle spese processuali e, altresì, alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. secondo quantificazione equitativa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte esclude che la decisione di merito abbia affermato un limite temporale alla contestazione del credito IVA fondato su tale norma.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di decadenza dell'Ufficio nel contestare il credito o l'eccedenza detraibile.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato ai fini della doglianza sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Viene evocato per la detraibilità dell'IVA e per il requisito dell'inerenza del costo all'attività d'impresa.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
La Corte dispone una ulteriore somma equitativa a carico della parte ricorrente.
art. 2697 c.c.
È richiamato solo in via argomentativa nel motivo sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'inerenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo un argomento incidentale privo di autonoma portata decisoria.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e la decisione si fonda su un accertamento chiaro dell'esistenza del credito e della sua inerenza all'attività d'impresa.
- In tema di IVA, la detraibilità presuppone che il costo sia inerente all'attività dell'impresa secondo un criterio qualitativo di collegamento con l'oggetto e l'esercizio dell'attività stessa.
- Le censure che mirano a sollecitare una diversa valutazione del fatto accertato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, quando investono la ricostruzione dell'attività concretamente svolta e la riferibilità dell'operazione all'impresa.
- La contestazione dell'esistenza di un credito IVA non può essere esclusa sulla base di una pretesa decadenza dell'Ufficio se la decisione di merito non ha fondato il proprio decisum su tale profilo, ma sull'accertamento sostanziale del credito e dei presupposti di detrazione.
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