Sentenza n. 1265/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 242/2023, pubblicata il 26/05/2023, R.G. n. 635/2022, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia ministeriale, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato prima della notificazione e del deposito del ricorso, la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 aprile 2024 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, non risultando intervenuta l'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e accreditando gli importi relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure sostitutive necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso è stato valorizzato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione soccombente di conformarsi integralmente al comando giudiziale entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, inclusi gli obblighi di pagamento e gli interessi riconosciuti dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione e di provvedere al pagamento delle somme dovute.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il giudicato, la sua notificazione e l'inadempimento dell'amministrazione.
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