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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 1693 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento Imposte - Controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Necessità che l'Ufficio inviti il contribuente a fornire chiarimenti e comunichi al contribuente i motivi che hanno dato luogo alla rettifica della dichiarazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la rettifica della dichiarazione e la conseguente iscrizione a ruolo, deducendo la violazione dell'art. 36-ter, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, l'Ufficio avrebbe dovuto invitarlo a fornire chiarimenti e a produrre documenti, nonché comunicargli nell'avviso i motivi della rettifica. Tali adempimenti sono collegati anche all'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, che impone il previo contraddittorio quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

La decisione

La violazione degli obblighi di invito al contribuente e di comunicazione delle ragioni della rettifica comporta l'illegittimità, e quindi la nullità, del provvedimento emesso senza il rispetto di tali garanzie. Il contribuente deve poter conoscere gli atti fiscali che incidono sulla propria posizione e deve avere un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per fornire chiarimenti o documenti. La sentenza richiama il principio secondo cui gli atti fiscali non possono produrre effetti prima che il contribuente ne abbia avuto conoscenza.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti all'Ufficio sui dati contenuti nella dichiarazione e a trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.

    Nel controllo formale della dichiarazione, l'Ufficio deve consentire al contribuente di chiarire le anomalie e produrre la documentazione necessaria prima di procedere.

  • Art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Ufficio deve esporre i motivi della rettifica in apposito avviso da notificare al contribuente.

    La rettifica deve essere motivata e portata formalmente a conoscenza del contribuente, così da permettergli di comprendere la pretesa fiscale e difendersi.

  • Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente [...] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    Quando vi sono incertezze rilevanti, il previo contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione determina la nullità del provvedimento successivo.

  • Art. 6, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Principio di conoscenza degli atti.

    Gli atti tributari che incidono sulla posizione del contribuente non possono produrre effetti prima che egli ne abbia avuto conoscenza.

  • Cassazione, sentenza 30 marzo 2001, n. 4760

    Il principio di conoscenza degli atti sancito dall'art. 6, legge 27.07.2000, n. 212, inibisce agli atti che incidono sulla posizione debitoria o creditoria del contribuente nei confronti del Fisco di produrre effetti prima che il contribuente ne abbia conoscenza.

    La conoscenza effettiva o legalmente valida dell'atto costituisce presupposto per la produzione dei suoi effetti nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter, l'Amministrazione deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • L'invito deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documenti entro un termine congruo, non inferiore a trenta giorni nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
  • L'atto di rettifica deve indicare in modo comprensibile i motivi della pretesa fiscale; una motivazione generica o assente può compromettere il diritto di difesa.
  • La mancata osservanza degli obblighi procedurali previsti dall'art. 6, comma 5, può comportare la nullità del provvedimento e degli atti conseguenti.
  • Gli atti fiscali che incidono sulla posizione del contribuente devono essere portati a sua conoscenza prima di produrre effetti.

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