Cassazione Penale, Sentenza n. 31465/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 11/04/2022 con doglianze relative a: (i) vizio di motivazione (motivazione omessa, illogica o contraddittoria) in relazione al mancato superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità, come dedotto in appello; (ii) esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., nonostante il riconoscimento in sede di merito di attenuanti (esiguità del danno/pericolo e occasionalità della condotta, soggetto incensurale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione (motivazione apodittica) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione. La data di commissione indicata era il 17/02/2015; considerata la pena edittale massima per il reato di truffa (tre anni) e gli atti interruttivi, il tempo necessario alla prescrizione è stato valutato in sette anni e sei mesi, sicché il reato si è estinto il 17/08/2022. Sentenza annullata senza rinvio, decidendo il 13/04/2023.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod.pen.
La Corte di merito aveva riconosciuto l'attenuante di cui alla norma; la Cassazione registra tale riconoscimento come fatto di merito ma lo spazio normativo è stato evocato nel quadro delle doglianze sulla valutazione delle circostanze attenuanti.
art. 61, comma primo, n. 4 cod.pen.
Richiamata nella parte che ricostruiva le argomentazioni di appello: la Corte di merito aveva riconosciuto un'attenuante (esiguità del danno/pericolo) richiamando questa disposizione, elemento che il ricorrente ha usato per sostenere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 131-bis cod.pen.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità per il caso di minima offesa/occasionalità; la Corte di Cassazione rileva che la motivazione del giudice di merito circa il rigetto o la non applicazione della norma è apodittica e insufficiente, rendendo fondato il gravame per omessa motivazione.
artt. 157 e 161 cod.pen.
Richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: la Corte li applica per quantificare il tempo necessario alla maturazione della prescrizione tenendo conto della pena edittale e degli atti interruttivi, concludendo per l'estinzione del reato al 17/08/2022.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione annulla per omessa motivazione quando la sentenza impugnata si limita a conclusioni apodittiche senza affrontare analiticamente le censure mosse dalle parti; in tali casi il vizio di motivazione è causa di annullamento.
- Se, al momento della decisione della Cassazione, il reato è già estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio (nulla restitutio in integrum) e dichiarare l'estinzione del reato.
- Per la valutazione della prescrizione occorre considerare la pena edittale massima prevista per il reato e gli eventuali atti interruttivi; gli artt. richiamati (es. artt. 157 e 161 c.p.) sono strumento per il calcolo temporale.
- La semplice riconoscenza di attenuanti in sede di merito (es. esiguità del danno, occasionalità) impone al giudice di motivare con chiarezza in ordine alla possibile applicazione di istituti speciali (come l'art. 131-bis): un rigetto non sufficientemente motivato è vulnerabile in Cassazione.
- In difese future, è efficace contestare specificamente la mancanza di motivazione su punti decisivi (certezza della prova, applicabilità di cause di non punibilità): la Cassazione controlla che il giudice di merito abbia dato risposta puntuale e non meramente assertiva alle doglianze.
- Quando si prospetta l'applicazione dell'art. 131-bis, è utile fornire al giudice di merito elementi concreti (quantificazione del danno, dimostrazione dell'occasionalità, assenza di pericolosità sociale) affinché la decisione sia adeguatamente motivata e resista al controllo di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →