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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 69/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Bua solo con riferimento al capo 1). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per avere il giudice omesso di valutare documenti prodotti il 20/05/2021 (registrazioni audio e relative trascrizioni) e le dichiarazioni confessorie della presunta vittima, Vincenzo Agliano, che avrebbero escluso le richieste estorsive di denaro addebitate all'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di Palermo, che ha dato rilievo alle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni della compagna della vittima, ricostruendo un quadro indiziario di continue dazioni di denaro operate sotto minaccia e violenza. Le dichiarazioni di Agliano sono state giudicate inattendibili per il suo stato di intimidazione e soggezione; anche le conversazioni successive alla richiesta della misura cautelare non sono state ritenute genuine. Per l'inammissibilità è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto contestato (estorsione). La Corte ha valutato i fatti alla luce di tale fattispecie, ritenendo sussistenti indizi di condotte estorsive consistenti in minacce e richieste di denaro

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna alla sanzione pecuniaria e al pagamento delle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ravvisato la causa di inammissibilità e ha irrogato la sanzione prevista

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (esecuzione degli effetti formali della sentenza)

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione privo di specificità nelle censure (genericità) è frequentemente dichiarato inammissibile: le doglianze devono indicare con precisione i vizi di motivazione o di diritto.
  • Il giudice del riesame può valorizzare elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni di terzi) e disconoscere la attendibilità delle dichiarazioni della presunta vittima se questa appare intimidita, reticente o succube delle pressioni subite.
  • Documenti e registrazioni prodotti tardivamente possono essere esclusi o considerati non convincenti se il giudice ritiene che la loro genuinità o rilevanza non superi il quadro indiziario contrario.
  • Nelle impugnazioni contro decisioni cautelari è necessario dimostrare concretamente errori nella valutazione delle prove o nella logica ricostruttiva, non limitarsi ad affermazioni generiche di violazione del diritto.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o generico può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio delle conseguenze economiche prima di proporre impugnazioni infondate.

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