Sentenza n. 10978/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza n. 908/2025, pubblicata in data 24/6/2025, emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 908/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti né documentato l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto verificati i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, notificazione all'Amministrazione nelle forme di legge, decorso del termine di 120 giorni e competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. L'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione; pertanto, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie a garantirla.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR adito per l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica; il TAR ne ha ritenuto decorso il termine.
art. 1, commi 121-124, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti e documentare l'avvenuta esecuzione; in mancanza, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi verificare esclusivamente l'adempimento del comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora non è automatica: può essere disposta quando sussistano i relativi presupposti, anche in caso di perdurante inottemperanza successiva al termine fissato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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