Sentenza n. 1430/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio dell’Unione recante modifiche statutarie e adesione di un nuovo Comune, il parere dell’organo di revisione e le correlative modifiche allo Statuto
Esito
Favorevole al resistente (unione di comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Unione ha modificato il proprio Statuto per consentire l’adesione immediata di un nuovo Comune, adeguare il numero dei consiglieri e le maggioranze consiliari e recepire la disciplina normativa sopravvenuta. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per sviamento e violazione degli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 32, comma 4, TUEL, sostenendo che la riforma introdotta dalla legge n. 56/2014 non avrebbe potuto incidere sull’assetto statutario e autonomistico già consolidato dell’Unione, né attribuire al solo Consiglio dell’Unione la competenza a modificare lo Statuto senza l’approvazione dei Consigli dei Comuni aderenti. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 2, dello Statuto previgente e dell’art. 49 TUEL, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto del presupposto, sostenendo che la previsione dell’ingresso immediato del nuovo Comune avrebbe comportato la rinuncia alla remunerazione dei costi iniziali sostenuti dall’Unione e violato i principi di adeguatezza, proporzionalità e stabilità finanziaria dell’ente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente l’art. 32, comma 4, TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 105, della legge n. 56/2014, che attribuisce all’Unione potestà statutaria e stabilisce che, dopo l’approvazione iniziale dello Statuto da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell’Unione. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche alle Unioni già esistenti, in assenza di una norma transitoria derogatoria, secondo il principio tempus regit actum. La riforma ha quindi legittimamente attribuito al Consiglio dell’Unione la competenza a modificare lo Statuto, senza violare le prerogative autonomistiche dei Comuni partecipanti; la rappresentatività di questi ultimi è comunque assicurata dalla composizione del Consiglio dell’Unione, eletto dai Consigli comunali e garantito nella rappresentanza dei singoli Comuni e delle minoranze. Il giudice ha inoltre escluso che la modifica relativa all’ingresso immediato del nuovo Comune comportasse una rinuncia alla remunerazione dei costi iniziali: il testo statutario modificato continua a prevedere la congrua remunerazione, consentendo l’ingresso immediato soltanto in presenza di una richiesta espressa e motivata del Comune entrante, suscettibile di accoglimento da parte del Consiglio dell’Unione. La mancata coordinata modifica dell’art. 5, comma 1, dello Statuto, rimasto ancorato alla disciplina previgente, costituisce al più un’incompletezza dell’adeguamento statutario, ma non rende illegittima la disposizione modificata in conformità alla legge. Le spese sono state compensate per la particolarità e la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, d.lgs. 267/2000
L’unione ha potestà statutaria e regolamentare [...] In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione
La disposizione attribuisce al Consiglio dell’Unione la competenza ad approvare le modifiche statutarie successive all’approvazione iniziale, anche nelle Unioni già istituite prima della riforma.
art. 1, comma 105, l. 56/2014
Ha modificato l’art. 32 TUEL introducendo l’autonomia statutaria dell’Unione e la competenza del Consiglio dell’Unione sulle modifiche successive dello Statuto.
art. 49 d.lgs. 267/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione al parere dell’organo di revisione; il TAR non ha ravvisato una violazione decisiva della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- L’art. 32, comma 4, TUEL, come modificato dalla legge n. 56/2014, attribuisce al Consiglio dell’Unione la competenza ad approvare le modifiche dello Statuto successive alla sua prima approvazione, mentre l’approvazione iniziale spetta ai Consigli dei Comuni partecipanti.
- La disciplina sopravvenuta sulla potestà statutaria delle Unioni di Comuni si applica anche alle Unioni già costituite, in assenza di una disposizione transitoria che ne limiti l’efficacia, secondo il principio tempus regit actum.
- L’attribuzione al Consiglio dell’Unione della competenza a modificare lo Statuto non viola il principio autonomistico dei Comuni partecipanti quando l’ordinamento dell’Unione assicura la rappresentanza dei singoli Comuni e delle minoranze e consente loro di influire sui processi decisionali dell’ente associativo.
- La previsione statutaria dell’ingresso immediato di un nuovo Comune non comporta di per sé la rinuncia alla remunerazione dei costi iniziali dell’Unione, se lo Statuto continua a subordinare tale ingresso alla congrua remunerazione e ammette l’immediatezza soltanto a fronte di una richiesta espressa e motivata del Comune entrante.
- Il mancato coordinamento di una disposizione statutaria rimasta ancorata alla disciplina previgente non determina l’illegittimità delle modifiche statutarie conformi alla nuova disciplina legislativa; può eventualmente rendere necessaria un’ulteriore attività di adeguamento dello Statuto.
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