Cassazione Penale, Sentenza n. 1945/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per la rinuncia effettuata dal ricorrente e ha applicato le conseguenze previste, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, richiamando le previsioni dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il riesame proposto nell'interesse di Giuseppe Mosa in quanto il divieto di dimora, misura cautelare contestata, era stato revocato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Successivamente il ricorrente e i suoi difensori hanno rinunciato al ricorso tramite PEC il 5 dicembre 2022.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma viene interpretata come base per irrogare le pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso, comprese le condanne alle spese e l'assegnazione di somme alla cassa delle ammende in caso di rinuncia al ricorso o inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare che costituisce l'oggetto del riesame determina la carenza di interesse e rende inammissibile l'azione di riesame, salvo particolari profili di interesse residuo.
- La rinuncia al ricorso manifestata formalmente (anche via PEC) comporta l'inammissibilità e le conseguenze previste dalla normativa processuale, indipendentemente dall'esplicitazione dei motivi della rinuncia.
- In caso di rinuncia o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di somme a titolo di ammenda secondo le norme richiamate.
- Prima di proporre un riesame va verificata la persistenza dell'interesse concreto: se il provvedimento cautelare viene revocato o modificato, rischia di risultare inutile il gravame e di comportare sanzioni economiche.
- Se si intende evitare le conseguenze economiche della rinuncia, occorre valutare la possibilità di motivare la rinuncia o di concordare con la controparte e il PM soluzioni alternative, ove possibile, o non propendere per la rinuncia formale fino a valutazione definitiva del rischio processuale.
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