Cassazione Penale, Ordinanza n. 40657/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'assoluta genericità del motivo proposto, perché privo di una compiuta indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma la Corte rileva che tale motivo è del tutto privo dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno dell'impugnazione, sicché non consente alcuna effettiva critica alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
È il reato per il quale risulta confermata la condanna in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili, cioè deve esporre in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La mera proposizione di un motivo di impugnazione, senza sviluppo argomentativo e senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →