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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. 36 dell’8 aprile 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Noicattaro, in applicazione del principio di precauzione, ha vietato “a chiunque la sperimentazione e/o l’installazione mediante sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G) sul territorio del Comune di Noicattaro in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione che è principio generale dell’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendente dai legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolosi per la salute dell’uomo”; - di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, come meglio specificato e indicato nell’epigrafe del ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202000703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vietava senza limiti temporali la sperimentazione e l'installazione di sistemi di comunicazione elettronica 5G sull'intero territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune, invocando il principio di precauzione e il possibile rischio cancerogeno delle radiofrequenze, aveva vietato in modo generalizzato la sperimentazione e l'installazione della rete 5G. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 191 TFUE e travisamento del principio di precauzione, per l'assenza di un'incertezza scientifica oggettiva e di un rischio potenziale concreto, anche considerando che la materia è già disciplinata da limiti nazionali cautelativi; travisamento di studi scientifici riferiti a segnali, intensità e condizioni non comparabili con il 5G e comunque superiori ai limiti italiani; violazione degli artt. 50 e 54 TUEL, per l'assenza di un pericolo effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, nonché per la mancata delimitazione temporale dell'ordinanza; difetto di istruttoria e motivazione; incompetenza comunale rispetto alla tutela sanitaria e alla valutazione delle emissioni elettromagnetiche, riservate alla disciplina statale e alle competenze tecniche dell'Arpa; violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, dei principi di neutralità tecnologica, uso efficiente dello spettro radio e promozione delle reti ad alta capacità, nonché degli obblighi nazionali ed europei di sviluppo del 5G.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato l'ordinanza e gli atti connessi. Ha ritenuto che la normativa statale, costituita dal Codice delle comunicazioni elettroniche, dalla legge quadro sull'elettrosmog e dal DPCM 8 luglio 2003, riservi allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, affidando alle Arpa la verifica tecnica del loro rispetto. Al Comune compete invece la verifica urbanistico-edilizia nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, non la determinazione o applicazione di misure sanitarie sulle emissioni elettromagnetiche. Il divieto generalizzato di installazione del 5G ha quindi illegittimamente sovrapposto il potere comunale alle competenze statali e tecniche dell'Arpa. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti: mancavano un pericolo concreto, effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile, un'adeguata istruttoria e una motivazione fondata su dati scientifici pertinenti. L'ordinanza era altresì sine die, in attesa di una futura e incerta riclassificazione della cancerogenesi, e quindi priva del necessario carattere temporaneo e provvisorio. Sono stati ravvisati anche violazione della proporzionalità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, poiché gli studi richiamati non dimostravano un rischio riferibile alle concrete modalità di funzionamento del 5G né il superamento dei limiti nazionali. Il divieto è stato ritenuto contrario anche ai principi nazionali ed europei di neutralità tecnologica, uso efficiente delle radiofrequenze e diffusione delle reti di nuova generazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la limitata attività processuale.

Norme richiamate

  • art. 191 TFUE

    Il principio di precauzione non legittima automaticamente un divieto generalizzato, ma presuppone una situazione di rischio potenziale e di incertezza scientifica oggettiva adeguatamente accertata.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; devono inoltre conservare carattere temporaneo e provvisorio.

  • d.lgs. 259/2003

    Il Codice delle comunicazioni elettroniche assegna ai Comuni la verifica urbanistico-edilizia degli impianti secondo procedure semplificate, senza attribuire loro il potere di fissare o imporre divieti sanitari sulle emissioni elettromagnetiche.

  • artt. 86 e seguenti d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assoggettate a un sistema autorizzatorio volto a favorire la realizzazione delle reti; il Comune non può utilizzare il procedimento urbanistico per introdurre un divieto generale di installazione.

  • legge 22 febbraio 2001, n. 36

    La legge quadro riserva alla disciplina statale la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici.

  • DPCM 8 luglio 2003

    I limiti nazionali di esposizione sono già ispirati a una funzione cautelativa e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione; la loro verifica tecnica spetta alle Agenzie regionali per la protezione ambientale.

  • art. 8 legge 22 febbraio 2001, n. 36, come modificato dall'art. 38, comma 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    Agli enti locali è vietato incidere, anche indirettamente o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

  • Comunicazione della Commissione europea 2016/588

    La diffusione del 5G è considerata funzionale al mercato unico digitale e gli Stati membri sono chiamati a favorire il dispiegamento delle reti.

Massime di principio

  • Il principio di precauzione non consente a un ente locale di vietare genericamente una tecnologia sull'intero territorio quando non sia stata accertata, mediante istruttoria concreta e dati scientifici pertinenti, una situazione di rischio potenziale caratterizzata da oggettiva incertezza scientifica.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti degli enti locali sono strumenti residuali e atipici, legittimi solo in presenza di un pericolo effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; l'atto deve inoltre avere efficacia temporanea e non può introdurre una disciplina tendenzialmente permanente.
  • La fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità appartiene alla competenza statale; le valutazioni tecniche sul rispetto di tali parametri spettano alle Agenzie regionali per la protezione ambientale, mentre ai Comuni compete la sola verifica urbanistico-edilizia degli impianti di comunicazione elettronica.
  • Un Comune non può utilizzare un'ordinanza contingibile e urgente o altri strumenti urbanistici per introdurre, direttamente o indirettamente, un divieto generalizzato di installazione di impianti 5G fondato su esigenze di tutela sanitaria riservate alla disciplina statale.
  • La motivazione di un provvedimento fondato sul principio di precauzione deve riferirsi a studi scientifici pertinenti alle concrete caratteristiche dell'attività regolata e deve dimostrare il nesso tra i dati scientifici richiamati e il rischio concreto; il richiamo generico a studi non comparabili integra difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti.
  • Un divieto comunale generalizzato di installazione della rete 5G, non temporalmente delimitato e incompatibile con il sistema nazionale di autorizzazione e con gli obblighi di sviluppo delle reti, viola anche i principi di proporzionalità, neutralità tecnologica e uso efficiente dello spettro radio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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