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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07929/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso contestava l'affermazione di responsabilità, chiedendo una rivalutazione o una diversa lettura delle risultanze probatorie; la doglianza era inoltre sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello. Il ricorso censurava anche, in via indiretta, l'applicazione della recidiva, che la Corte territoriale aveva ritenuto correttamente motivata in ragione dei precedenti penali dell'imputato, incluso uno specifico precedente per resistenza a pubblico ufficiale, e dell'indice di accresciuta pericolosità desunto dal fatto giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità fosse già adeguatamente argomentata. Ha inoltre giudicato corretta e non illogica la conferma della recidiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e richiamata come titolo del reato per cui è stato proposto ricorso.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato solo come precedente penale del ricorrente valutato ai fini del riconoscimento della recidiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione congrua e non illogica.
  • La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito valorizzi i precedenti penali dell'imputato e spieghi in modo non manifestamente illogico perché il fatto per cui si procede denoti una maggiore pericolosità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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