Cassazione Civile, Sentenza n. 12643/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissari acquirenti)
La controversia
Due promissari acquirenti avevano convenuto in giudizio la promittente venditrice chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenze sostitutive dei contratti definitivi relativi a due terreni agricoli, uno in parte a bosco e in parte a vigneto, promesso per Lire 145.000.000, e l’altro dotato di un ricovero per attrezzi, promesso per Lire 90.000.000. La venditrice aveva contestato l’efficacia del primo preliminare, sostenendo che il 20 luglio 1998 le parti avessero trasformato la promessa di vendita in un rapporto di affitto; per il secondo aveva eccepito il conflitto d’interessi del coniuge che aveva sottoscritto per la promissaria acquirente senza mandato. Il coniuge della venditrice era intervenuto chiedendo il rigetto delle domande e, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa della causa sull’esistenza di un’impresa familiare agricola e sull’attribuzione dei beni. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1625/2012, aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1083/2015, depositata il 24 aprile 2015 e notificata il 27 luglio 2015, aveva respinto l’appello del coniuge, ritenendo che i terreni fossero intestati esclusivamente alla venditrice e che la partecipazione all’impresa familiare non attribuisse al partecipante non intestatario la proprietà dei beni; aveva inoltre escluso la fondatezza delle eccezioni di annullabilità e di risoluzione del preliminare. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 230-bis c.c., assumendo che i beni acquistati con gli utili dell’impresa familiare o i relativi incrementi dovessero spettare anche ai partecipanti; 2) violazione degli artt. 295 e 337, secondo comma, c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di sospensione in attesa della causa sull’impresa familiare; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla dedotta risoluzione per mutuo consenso del preliminare, in considerazione della successiva stipula di un affitto tra le stesse parti; 4) violazione dell’art. 1442, quarto comma, c.c., per non avere riconosciuto la possibilità di opporre l’annullabilità del contratto in via di eccezione anche dopo la prescrizione dell’azione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, chiarendo che il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c. decorre, ai fini del deposito, dalla consegna dell’ultima notificazione al destinatario. Ha inoltre escluso l’improcedibilità per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza: quando la notificazione della sentenza è stata eseguita a mezzo posta dalla parte resistente e il ricorrente non ha la disponibilità dell’avviso di ricevimento, è sufficiente il deposito della copia autentica della sentenza con documentazione comprovante la spedizione; spetta alla controparte contestare la tempestività producendo l’avviso in suo possesso. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente, rilevando che non era stata dedotta la novità effettiva dei documenti e che il contraddittorio era stato assicurato. Nel merito, ha rigettato il primo motivo: l’art. 230-bis c.c. non determina l’acquisto automatico, da parte dell’impresa familiare o degli altri partecipanti, dei beni acquistati in nome proprio da un singolo; chi sostiene che l’acquisto sia avvenuto con denaro comune deve provarlo, non operando una presunzione in tal senso. La decisione d’appello risultava inoltre fondata sull’intestazione esclusiva dei terreni alla venditrice e sul fatto che il ricorrente non avesse dimostrato l’acquisto con utili comuni. Gli altri motivi sono stati ritenuti superati dalla conferma della preliminare esclusione di un diritto dominicale del ricorrente sui terreni: la censura sulla mancata sospensione, quella sulla risoluzione per mutuo consenso e quella sull’eccezione di annullabilità non potevano modificare tale conclusione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
A tal fine la Corte territoriale ha correttamente osservato che, poichè non esiste alcuna presunzione che il denaro per l’acquisto d’un immobile compiuto da un partecipante “in nome proprio” in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall’attività economica comune, colui che afferma che l’acquisto è stato effettuato con denaro comune è tenuto a fornire la prova del proprio assunto (Cass. 30 agosto 1999 n. 9119; Cass. 6 giugno 1988 n. 3812), assenza di presunzione che riguarda, naturalmente, i beni acquistati da uno dei coniugi.
La partecipazione del familiare all’impresa familiare non comporta, di per sé, la comproprietà dei beni acquistati in nome proprio da un partecipante. Chi invoca la provenienza del prezzo dagli utili comuni deve provarla; la partecipazione ai beni presuppone inoltre che siano stati acquistati dopo la costituzione dell’impresa e con i relativi utili.
art. 2140 c.c.
La costituzione della comunione tacita familiare – che può avvenire per facta concludentia – postula l’esistenza di un patrimonio indiviso, frutto della comune attività di lavoro, una volta soddisfatti i bisogni della famiglia (colonica) e dei suoi componenti. La comunione tacita familiare è quindi caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri e di perdite, dalla formazione di un unico peculio, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato indivisibilmente a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare ed al sostentamento dei suoi partecipanti.
La comunione tacita familiare agricola presuppone un patrimonio indiviso formato attraverso il lavoro comune e destinato alle esigenze della comunità; la costituzione può risultare anche da comportamenti concludenti. Ciò non comporta, tuttavia, che ogni bene acquistato individualmente con proventi comuni diventi automaticamente di proprietà collettiva.
art. 8 c.c.
L’art. 2140 c.c., costituiva, quindi, anche una disposizione sulle fonti di produzione della disciplina dell’istituto, coerentemente all’art. 8 c.c., comma 1, che attribuisce efficacia agli usi quando richiamati da una fonte scritta (legge o regolamento).
Gli usi regolatori della comunione tacita familiare hanno efficacia in quanto richiamati dalla legge, ma non possono derogare alla disciplina dell’impresa familiare.
art. 369 c.p.c.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che, ai fini dell’osservanza del citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 e, quindi, della procedibilità del ricorso, è sufficiente, nel caso in cui il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo del servizio postale, o comunque tale circostanza emerga dall’esame degli atti prodotti, che lo stesso ricorrente depositi, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell’atto, spettando in tal caso alla parte controricorrente, anche in ossequio al c.d. principio di vicinanza della prova, contestare, attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento in suo possesso, che la notifica del ricorso sia avvenuta nel termine breve decorrente dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio della sentenza, dalla stessa attivato.
Se la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo posta dalla controparte e il ricorrente non dispone dell’avviso di ricevimento, per assolvere l’onere di deposito previsto a pena di improcedibilità è sufficiente produrre la copia autentica della sentenza e la documentazione della spedizione. La controparte che dispone dell’avviso deve contestare la tempestività del ricorso producendolo.
art. 372 c.p.c.
Ciò posto, aderendo all’impostazione nettamente maggioritaria sopra riportata, si deve concludere nel caso per l’ammissibilità in senso lato dei documenti prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso, non essendo neanche stato dedotto che si tratti di documenti realmente nuovi, per cui al più parrebbe questione di rilevanza degli stessi, per essere stata la produzione compiuta attraverso le modalità previste dell’art. 372 c.p.c., comma 2, atteso che essa è stata effettuata in modo che comunque ha consentito la difesa della controparte, che, dopo avere preso visione degli atti prodotti, in effetti ha accettato il contraddittorio sul punto, replicando alla efficacia degli stessi (Cass. Sez. Un. 3 novembre 1981 n. 5781; Cass. Sez. Un. 19 giugno 2000 n. 450).
I documenti prodotti in cassazione per dimostrare vizi del procedimento o della sentenza possono essere ammessi nei limiti consentiti dall’art. 372 c.p.c.; nel caso concreto la produzione è stata ritenuta ammissibile perché effettuata con modalità idonee a consentire alla controparte di conoscere i documenti e di contraddire.
art. 295 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per non avere la corte accolto la censura di mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’azione esperita ai sensi dell’art. 230 bis c.c., che andava ritenuta pregiudiziale, costituendo all’evidenza un indispensabile antecedente logico-giuridico della causa ex art. 2932 c.c..
La Corte registra la censura relativa alla mancata sospensione, ma non enuncia una regola autonoma sull’art. 295 c.p.c.; ritiene la questione superata dalla conferma dell’assenza di titolarità dominicale del ricorrente sui beni.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per non avere la corte accolto la censura di mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’azione esperita ai sensi dell’art. 230 bis c.c., che andava ritenuta pregiudiziale, costituendo all’evidenza un indispensabile antecedente logico-giuridico della causa ex art. 2932 c.c..
La Corte non decide nel merito la questione della sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c.; la censura è ritenuta superata dalla conferma della mancanza di un diritto dominicale del ricorrente sui terreni.
art. 1442, quarto comma, c.c.
Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1442 c.c., comma 4, per non avere i giudici di merito tenuto conto dell’eccezione di annullabilità del contratto nonostante ai sensi della norma invocata possa essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto anche se è prescritta l’azione per farla valere.
La Corte non formula una regola di merito sull’eccezione di annullabilità prevista dall’art. 1442, quarto comma, c.c.; considera la censura superata dalla preliminare esclusione della titolarità dominicale del ricorrente sui terreni.
art. 325 c.p.c.
Considerato, tuttavia, che limitatamente ai casi, come quello in esame, di notificazione della sentenza a mezzo del servizio postale ad opera della parte non ricorrente, il destinatario della notificazione di una sentenza eseguita a mezzo posta non ha la materiale disponibilità dell’avviso di ricevimento, dal quale solo risulta la data di perfezionamento del procedimento notificatorio, che costituisce il dies a quo per la notificazione del ricorso per cassazione nel termine breve ex art. 325 c.p.c., si rende necessario, pur nel rispetto dei principi, del tutto condivisibili, espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata, adottare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, finalizzata ad evitare che siano posti a carico della parte ricorrente oneri che rendano particolarmente difficoltosa la tutela giurisdizionale (Cass. 19 settembre 2014 n. 19750; Cass. 8 marzo 2019 n. 6864).
La data di perfezionamento della notificazione della sentenza a mezzo posta individua il dies a quo del termine breve per il ricorso per cassazione; poiché l’avviso di ricevimento può essere nella disponibilità del notificante, l’onere documentale va interpretato in modo da non rendere eccessivamente difficile la tutela del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La partecipazione a un’impresa familiare non attribuisce automaticamente al familiare non intestatario la proprietà dei beni acquistati in nome proprio da un altro partecipante. Per ottenere il riconoscimento della partecipazione al bene occorre provare che esso sia stato acquistato dopo la costituzione dell’impresa e con i relativi utili; non opera una presunzione che il denaro impiegato per l’acquisto provenga dall’attività comune.
- La comunione tacita familiare agricola può costituirsi anche per comportamenti concludenti e presuppone un patrimonio indiviso frutto della comune attività lavorativa; l’acquisto individuale di un bene con proventi comuni non determina tuttavia, di per sé, l’acquisto automatico della proprietà da parte della collettività.
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo posta dalla controparte e il ricorrente non ha la disponibilità dell’avviso di ricevimento, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è sufficiente depositare la copia autentica della sentenza con la documentazione comprovante la spedizione. Spetta alla controparte, che dispone dell’avviso di ricevimento, contestare la tempestività allegandolo.
- La produzione di documenti in cassazione nei casi ammessi dall’art. 372 c.p.c. non è preclusa quando le modalità di deposito consentono alla controparte di prenderne visione e di svolgere le proprie difese.
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