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Sentenza

Sentenza n. 5144/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione della sua esecuzione o adozione delle più opportune misure cautelari (con riferimento al Lotto 2) - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 1 RU 3664 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 1, CIG B61083C0FB (Doc. 1); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 2 RU 3665 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 2, CIG B61083D1CE (Doc. 2); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 3 RU 3647 Strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 3, CIG B61083E2A1 (Doc. 3); - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 4 RU 3560 strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, CIG B61083F374 (Doc. 4); - delle graduatorie provvisorie dei quattro Lotti redatte all'esito delle operazioni di valutazione dei punteggi tecnici e di valutazione delle offerte economiche (Doc. 6) - della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/23 (Doc. 7) - della proposta di aggiudicazione con riferimento alle Suddette Determinazioni Dirigenziali, di cui al verbale del 28 luglio 2025 (Doc. 8); - delle determinazioni con le quali l'ATI Impresa Carcone S.r.l è stata ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara all'esito della seduta pubblica dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e non si è provveduto alla sua esclusione, dopo aver constatato il mancato rispetto di quanto imposto dall'art. 12.3 del Disciplinare di gara, di cui al verbale del 23 luglio 2025 (Doc. 9); - degli atti preordinati connessi, presupposti e conseguenziali, anche al momento attuale non conosciuti nonché - per la declaratoria di inefficacia di tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva sopra meglio specificato e per la declaratoria di nullità ed inefficacia di tutti i contratti, inerenti la gara sopraindicata con riferimento di tutti e quattro i Lotti dell'Accordo quadro, ove stipulati anche in corso di giudizio e conseguente subentro dell'odierna ATI ricorrente in particolare in posizione utile nella graduatoria per l'aggiudicazione del Lotto 2 sopra meglio identificato; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell'importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;

Giustizia amministrativa202512782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di aggiudicazione e graduatorie di una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade, con particolare riferimento al Lotto 2, nonché ammissione di un RTI controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato la mancata esclusione del RTI controinteressato, che aveva offerto un ribasso del 100% sulla quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 12.3 del disciplinare, sostenendo che l’inciso secondo cui il ribasso non poteva essere pari a zero né a cento dovesse riferirsi anche, o specificamente, al ribasso relativo alla quota del 35% dei servizi tecnici. Da ciò sarebbe derivata l’inammissibilità dell’offerta del controinteressato e, per effetto del meccanismo di aggiudicazione dei lotti, la collocazione utile delle ricorrenti nel Lotto 2. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza, illogicità, falsi presupposti e violazione della par condicio, violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 107 e 41, commi 15, 15-bis e 15-ter, d.lgs. n. 36/2023, nonché della l. n. 49/2023 sull’equo compenso. In subordine, le ricorrenti hanno chiesto il subentro o il risarcimento del danno per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha riconosciuto l’interesse delle ricorrenti, poiché l’eventuale esclusione del controinteressato avrebbe potuto consentire loro di conseguire una posizione utile nel Lotto 2. Nel merito, ha interpretato la lex specialis secondo i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale. L’inciso “Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento”, formulato al singolare e collocato nella sezione relativa alle istruzioni materiali per la compilazione della busta economica, non è stato ritenuto riferibile specificamente al criterio 4.2, relativo alla quota del 35% dei servizi tecnici, ma all’offerta nel suo complesso. Il disciplinare, infatti, prevedeva espressamente l’attribuzione fino a due punti per il ribasso su tale quota, senza stabilire una soglia massima diversa dal 100%. Il TAR ha rilevato inoltre che interpretare il disciplinare nel senso prospettato dalle ricorrenti avrebbe prodotto l’irragionevole risultato di escludere l’offerta con ribasso del 100%, mentre quella con ribasso del 99% avrebbe ottenuto il punteggio massimo. L’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023, introdotto dal correttivo del 2024, consente espressamente di assoggettare a ribasso il restante 35% dell’importo dei servizi tecnici, mentre il 65% resta a prezzo fisso. Pertanto, il ribasso del 100% sulla sola quota ribassabile non comporta gratuità dell’intera prestazione professionale e non viola la disciplina sull’equo compenso. Il giudice ha infine richiamato il criterio di buona fede e i principi della fiducia e del risultato, escludendo che l’interpretazione giudiziale possa integrare la lex specialis con limiti non chiaramente desumibili dal testo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2.000,00 in favore della stazione appaltante e di ciascuna controinteressata costituita.

Norme richiamate

  • art. 12.3 del disciplinare di gara

    Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento

    La clausola, collocata nella sezione relativa alle modalità di compilazione della busta economica e formulata al singolare, è stata interpretata come riferita all’offerta nel suo complesso, non specificamente al ribasso sulla quota del 35% dei servizi tecnici.

  • art. 41, commi 15-bis e 15-quater, d.lgs. 36/2023

    il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte

    La norma consente di ribassare la quota del 35% dei corrispettivi dei servizi tecnici, mantenendo il restante 65% a prezzo fisso; il ribasso integrale della quota ribassabile non equivale alla gratuità dell’intera prestazione.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 41, commi 15, 15-bis e 15-ter, d.lgs. 36/2023

    La disciplina è utilizzata per confermare la possibilità di assoggettare a ribasso la quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici nell’appalto integrato.

  • l. 49/2023

    La disciplina sull’equo compenso non impedisce il ribasso del 100% sulla sola quota del 35%, poiché il 65% dei corrispettivi resta fisso e non ribassabile.

  • art. 1362 c.c.

    I criteri letterale e sistematico dell’interpretazione contrattuale si applicano anche all’interpretazione della lex specialis di gara.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto

    Le clausole della disciplina di gara devono essere lette nel loro complesso, evitando interpretazioni isolate o incompatibili con la struttura complessiva dell’offerta.

  • art. 1366 c.c.

    La lex specialis deve essere interpretata secondo buona fede, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e della par condicio.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023

    I principi della fiducia e del risultato rafforzano l’esigenza di privilegiare un’interpretazione chiara e coerente della disciplina di gara, senza introdurre limiti non desumibili dal testo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro di legittimità, senza che il TAR ravvisasse un autonomo difetto di motivazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.

Massime di principio

  • La lex specialis di gara deve essere interpretata secondo i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale, considerando le clausole nel loro complesso e non isolatamente.
  • Un limite alla formulazione dell’offerta economica, collocato nella sezione relativa alle modalità materiali di compilazione e formulato in termini generali, non può essere riferito a una specifica componente dell’offerta se tale estensione non emerge chiaramente dal testo della disciplina di gara.
  • Quando la lex specialis attribuisce un punteggio a un determinato ribasso senza prevedere espressamente una soglia massima inferiore, non è legittimo ricavare in via interpretativa una causa di esclusione per il ribasso del 100%, soprattutto se ciò determina un trattamento irragionevole rispetto a ribassi immediatamente inferiori.
  • Nell’appalto integrato, l’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023 consente di assoggettare a ribasso la quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici, mentre il restante 65% è determinato a prezzo fisso; il ribasso del 100% sulla quota ribassabile non comporta, di per sé, gratuità dell’intera prestazione professionale.
  • La disciplina sull’equo compenso non impedisce il ribasso integrale della sola quota dell’importo dei servizi tecnici espressamente assoggettata a ribasso dalla legge e dalla lex specialis, quando una parte maggioritaria del compenso resta fissa e non ribassabile.
  • L’interpretazione della disciplina di gara secondo buona fede, fiducia, risultato, trasparenza e par condicio impone di non integrare giudizialmente il bando mediante significati o cause di esclusione non chiaramente desumibili dal suo tenore testuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PA

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