Sentenza n. 454/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 516 dell’8 agosto 2023 e della sentenza del TAR Parma n. 478 del 7 novembre 2025, che aveva accolto la precedente azione di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 4, c.p.a., deducendo che né il Ministero né il commissario ad acta nominato con la precedente sentenza di ottemperanza avevano dato esecuzione ai giudicati, nonostante la notificazione della sentenza civile nel 2023 e l’ordine di adempiere entro 90 giorni. Ha chiesto la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, la fissazione di una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le rispettive valutazioni e la rifusione delle spese della nuova fase di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo. Ha sostituito il commissario ad acta rimasto inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, e gli ha assegnato 60 giorni dalla comunicazione della sentenza per assicurare l’esecuzione del giudicato, comprendente 2.500 euro di capitale per la Carta del docente, 1.100 euro di spese del giudizio civile e 1.200 euro di spese della precedente fase di ottemperanza, salvo quanto già pagato, nonché la verifica delle spese della presente fase. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ma non nella misura giornaliera richiesta: trattandosi di pagamento di somme di denaro, l’ha determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di rispettiva competenza. Ha condannato il Ministero a pagare le spese della terza fase, liquidate in 900 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; tale misura non è manifestamente iniqua e la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Parte ricorrente è stata costretta, in questa situazione di grave e “duplice” violazione del giudicato (civile-GL e amministrativo-Tar), a presentare al giudice dell’ottemperanza RECLAMO, ex art. 114, commi 6 e 4 del cpa, depositato il 2.7.2026
La disposizione è indicata quale base del reclamo proposto per ottenere l’intervento del giudice dell’ottemperanza in presenza della persistente mancata esecuzione del giudicato e dell’inerzia del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
la precedente sentenza del Tribunale di Parma – SEZIONE LAVORO n. n. 516 dell’ 08/08/2023, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la c.d. carta docente di cui all’art. 1 comma 121 della L. 107/2015, con condanna alle spese del giudizio.
La disposizione individua il beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudicato civile; in questa fase il TAR ne ordina l’esecuzione, quantificando il capitale dovuto in 2.500 euro.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione e il commissario ad acta nominato per l’esecuzione restano entrambi inerti, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il commissario e affidare a un nuovo ausiliario l’esecuzione del giudicato entro un termine stabilito.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e prosegue sino all’adempimento, anche se effettuato in via sostitutiva.
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