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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n 291/2021 emesso dal Tribunale di Avellino - Giudice del Lavoro - in data 23.12.2021, munito di formula esecutiva in data 12.06.2024 con decreto di esecutorietà n. 6654/2024 del 12.06.2024, notificato in data 13.06.2024;

Giustizia amministrativa202501019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, recante condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 291/2021 del Tribunale di Avellino, che aveva ingiunto alla Comunità Montana il pagamento di euro 9.203,31, oltre accessori e spese della procedura monitoria. Il decreto era stato opposto dall'ente, ma il giudizio di opposizione era stato dichiarato estinto per improcedibilità, in ragione della mancata prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il decreto ingiuntivo era stato successivamente munito di formula esecutiva e decreto di esecutorietà e notificato all'amministrazione. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'ente e il mancato pagamento delle somme dovute. La Comunità Montana non si è costituita e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione e del decorso del termine per reclamare l'ordinanza di estinzione, avesse acquistato efficacia di giudicato sostanziale. Tale giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, comprese le ragioni e i fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso monitorio che non siano stati fatti valere nell'opposizione. Accertata la rituale notificazione del titolo all'amministrazione nei termini previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 e rilevata l'assenza di prova del pagamento, il giudice ha ordinato alla Comunità Montana di dare integrale esecuzione al decreto, detraendo eventuali somme già versate. È stato assegnato il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di adottare tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. La Comunità Montana è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono il ricorso per l'ottemperanza ai giudicati e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato l'esecuzione del titolo e nominato il commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il giudice ha verificato la rituale notificazione del titolo all'amministrazione secondo il termine previsto dalla disposizione, quale presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico.

  • artt. 308 e 635 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che il decreto ingiuntivo diviene definitivo anche quando il giudizio di opposizione si estingue.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale quando il giudizio di opposizione si estingue e decorre il termine per impugnare o reclamare il provvedimento estintivo.
  • Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo copre il dedotto e il deducibile: preclude quindi la successiva discussione non solo sul credito, ma anche sul titolo e sui fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso monitorio che non siano stati dedotti nell'opposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e la mancata prova dell'adempimento giustificano l'ordine di pagamento delle somme dovute, con detrazione degli eventuali versamenti già effettuati.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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