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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07111/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti hanno impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione all'ordinanza di primo grado, proposta per far accertare l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società all'esito di una procedura ex artt. 4 e ss. L. 223/1991 avviata nel 2016. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 4, comma 3, L. 223/1991, sostenendo che la comunicazione di apertura della procedura non fosse completa perché non indicava adeguatamente le ragioni tecnico-organizzative e produttive che impedivano di ridurre gli esuberi mediante trasferimenti presso altre unità produttive. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991 e vizi motivazionali, affermando che i criteri di scelta dei lavoratori sarebbero stati illegittimamente limitati alla sola sede di Roma, mentre avrebbero dovuto riguardare l'intero complesso aziendale o comunque estendersi anche alla sede di Napoli, dato che le professionalità sarebbero state fungibili. Con il terzo motivo hanno infine prospettato la violazione dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991, sostenendo il carattere discriminatorio e punitivo dei licenziamenti dei lavoratori di Roma, poiché la delimitazione della platea dei licenziandi sarebbe dipesa dalla mancata disponibilità della RSU romana a trattare misure alternative, dunque da un criterio contingente e non generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando precedenti conformi in materia di licenziamenti collettivi. In particolare, ha affermato che: la comunicazione di apertura della procedura era stata giudicata complete ed esaustiva dal giudice di merito con valutazione non sindacabile in cassazione se congruamente motivata; è legittima la delimitazione della platea dei licenziandi a una singola unità produttiva o settore quando il progetto di ristrutturazione lo riguardi esclusivamente e la comunicazione indichi anche le ragioni dell'impossibilità di trasferire altrove i dipendenti; i criteri di scelta concordati con le rappresentanze sindacali possono essere validi se coerenti con il fine della mobilità e non discriminatori; la scelta limitata al personale di una specifica unità è ammissibile se i lavoratori abbiano professionalità specifiche e non fungibili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, L. 223/1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve contenere gli elementi informativi necessari a consentire il controllo sindacale, inclusa, quando la platea sia limitata a una unità produttiva, l'indicazione delle ragioni tecnico-organizzative e produttive e delle ragioni dell'impossibilità di ricorrere a trasferimenti.

  • art. 5, comma 1, L. 223/1991

    I criteri di scelta dei lavoratori devono rispettare razionalità, coerenza con la finalità dell'istituto e non discriminazione; la limitazione della platea può essere legittima se sorretta da oggettive esigenze aziendali e da professionalità non fungibili.

  • art. 24 L. 223/1991

    Le regole sulla procedura di mobilità di cui all'art. 4 si applicano ai licenziamenti collettivi, con funzione di controllo sindacale sulla scelta imprenditoriale di riduzione del personale.

  • art. 41 Cost.

    La cessazione dell'attività rientra nell'esercizio della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, che non è sindacabile nel merito dal giudice, fermo il controllo sulla correttezza procedurale.

  • art. 13 DPR 115/2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    Ricorrendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo il sindacato giudiziale non investe il merito dell'insindacabile scelta imprenditoriale di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale della comunicazione, della consultazione sindacale e del nesso tra progetto riorganizzativo e singoli recessi.
  • La comunicazione di apertura della procedura è adeguata quando consente alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettività delle ragioni addotte e, se la riduzione è circoscritta a una specifica unità produttiva, indica anche perché non sia praticabile il trasferimento dei lavoratori in esubero ad altre sedi.
  • La delimitazione della platea dei licenziandi a una unità produttiva o a uno specifico settore è legittima se il progetto aziendale riguarda effettivamente quel segmento organizzativo e se i lavoratori addetti possiedono professionalità specifiche non fungibili con quelle di altre sedi.
  • I criteri di scelta pattuiti con l'accordo sindacale sono validi se rispettano ragionevolezza, coerenza con la finalità della procedura di mobilità e non discriminazione; non è sufficiente allegare in astratto una possibile alternativa organizzativa, occorrendo dimostrare una maliziosa elusione delle prerogative sindacali o una concreta discriminazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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