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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Definizione agevolata ex art 4 d.l. 119/2018 - Effetti sui giudizi in corso - Cessazione della materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia verteva su crediti erariali ricompresi nella disciplina della "definizione agevolata" prevista dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, conv. nella L. 136/2018. Il contribuente ha usufruito della definizione agevolata (adesione/pagamento secondo i termini della norma), contestando quindi la permanenza della materia del contendere nel giudizio pendente.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti che sono stati definiti ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018 conv. L. 136/2018. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulle pretese fiscali relative ai carichi definiti; se la definizione riguarda solo parte dei crediti, l'estinzione sarà parziale e il giudizio proseguirà per la restante parte non definita. Il giudice ha altresì verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti della definizione (adesione, pagamento o piano di rateizzazione regolare) prima di dichiarare l'estinzione.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018, art. 4

    Introduce la disciplina della definizione agevolata per determinati carichi erariali: se il contribuente aderisce e versa secondo le modalità previste, i relativi crediti cessano di formare oggetto di controversia giudiziaria e il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • L. 136/2018 (conversione del d.l. 119/2018)

    Conferma e rende definitivo l'efficacia dell'art. 4 del d.l. 119/2018 anche con riferimento agli effetti sui giudizi pendenti, determinando l'estinzione delle cause per i carichi che risultano definiti secondo la nuova disciplina.

Massime di principio

  • Se il contribuente definisce i carichi ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018 la causa pendente relativa a quei carichi deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere; il giudice non decide sul merito di tali pretese.
  • La definizione ha efficacia anche sui giudizi in corso, ma l'effetto estintivo richiede la verifica dell'effettiva adesione e del pagamento o della regolarità del piano di rateizzazione: l'onere di prova spetta al contribuente.
  • In caso di definizione parziale, si avrà estinzione parziale della controversia: il giudice dichiara estinti i crediti definiti e prosegue il giudizio per la restante parte non definita.
  • La dichiarazione di estinzione non preclude valutazioni o azioni su somme non ricomprese nella definizione o su eventuali conseguenze diverse (es. responsabilità per comportamenti non coperti dalla definizione).
  • Il giudice deve evitare di pronunciarsi sul merito quando la materia è venuta meno per effetto della definizione agevolata; la pronuncia deve essere limitata alla verifica dei presupposti formali e sostanziali della definizione.

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