Ordinanza n. 16/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-AreaI/AM-White List del -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione nella White list della Prefettura di Reggio Emilia; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, anche eventualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella white list della Prefettura di Reggio Emilia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata respinta l'istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di Reggio Emilia, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e conseguenziali. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale idonea a dimostrare la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'Amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché su circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono regolate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
L'inerzia della parte ricorrente dopo un'iniziativa istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini probatori, nei limiti indicati dall'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti richiesti può essere valutata dal giudice in relazione alla permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base normativa per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando non risulti da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse e la situazione sopravvenuta, prima di calendarizzare la causa per la trattazione nel merito.
- La mancata ottemperanza della parte ricorrente a un'ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale complessivo, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice può richiedere anche all'amministrazione resistente di riferire sui fatti o atti sopravvenuti e sulle circostanze potenzialmente idonee a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
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