Sentenza n. 2295/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania, Sezione II, n. 455 del 26 febbraio 2018, a definizione del contenzioso n. 5990/1997 R.G., e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 455/2018, che aveva annullato la deliberazione comunale di recupero dell'indennità di toga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 455/2018, passata in giudicato, con la quale era stata annullata la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catania n. 1322/1997, avente a oggetto l'annullamento in autotutela delle deliberazioni istitutive dell'indennità di toga e il recupero delle somme già corrisposte dal 1° ottobre 1995. Ha chiesto: la restituzione di lire 33.480.746, pari a euro 17.807,81, oltre interessi e rivalutazione; il pagamento dell'indennità di toga per il periodo settembre 1997-luglio 2008; il ricalcolo del trattamento di fine servizio e della pensione, con inclusione dell'indennità e versamento dei contributi; l'adeguamento del trattamento pensionistico da parte dell'INPS; la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese economiche relative al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, il carattere esclusivamente demolitorio del giudicato, l'assenza di un accertamento del diritto all'indennità, la pendenza di un giudizio davanti al giudice ordinario sulle medesime pretese e l'estinzione, per compensazione legale, del credito restitutorio mediante un controcredito dell'ente definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato della Corte dei conti e successivamente confermato in appello.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la sentenza del 2018 avesse natura esclusivamente demolitoria: essa aveva annullato l'atto di autotutela per omessa comparazione tra interesse pubblico e affidamento dei destinatari, senza accertare, neppure implicitamente, la spettanza sostanziale dell'indennità di toga. Sono pertanto inammissibili, perché estranee al perimetro oggettivo dell'ottemperanza e devolute al giudice ordinario, le domande di accertamento e pagamento degli arretrati e quelle consequenziali di ricalcolo del trattamento di fine servizio e pensionistico. La domanda di restituzione delle somme recuperate in esecuzione dell'atto annullato è invece astrattamente ammissibile, essendo meramente ripristinatoria e consequenziale all'effetto demolitorio del giudicato. Essa è stata tuttavia respinta perché il credito restitutorio risultava estinto per compensazione legale con un controcredito del Comune certo, liquido ed esigibile, definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato e di importo superiore. Il giudice dell'ottemperanza può verificare tale effetto estintivo senza nuova attività cognitiva quando il controcredito sia già definitivamente accertato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è limitato all'esecuzione del comando contenuto nel giudicato e non può essere trasformato in un nuovo giudizio di cognizione volto ad accertare diritti non definiti dalla sentenza da eseguire.
artt. 1241 e ss. c.c.
La compensazione legale estingue il credito restitutorio quando il controcredito opposto sia certo, liquido ed esigibile; in sede di ottemperanza il relativo effetto può essere verificato senza nuova attività cognitiva se il controcredito è stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento fondato su un vizio delle modalità di esercizio dell'autotutela ha natura esclusivamente demolitoria quando non contiene alcun accertamento, espresso o implicito, sulla spettanza sostanziale dell'utilità controversa.
- In sede di ottemperanza non possono essere proposte domande che richiedano un nuovo accertamento cognitivo del diritto sostanziale, della sua quantificazione o di prestazioni consequenziali non definite dal giudicato; tali pretese devono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione.
- Rientra nel perimetro dell'ottemperanza la domanda meramente ripristinatoria volta a restituire somme recuperate in esecuzione dell'atto amministrativo successivamente annullato, poiché essa è strettamente consequenziale all'effetto demolitorio del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza non può esaminare un'eccezione di compensazione se l'accertamento del controcredito richiede una nuova attività cognitiva estranea al giudicato; può invece verificare l'effetto estintivo della compensazione quando il controcredito sia già stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Come è indicizzato
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