Cassazione Civile, Ordinanza n. 27245/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da cinque fatture di conguaglio per consumi di energia elettrica e gas relativi al periodo 2011-2015. La società cliente chiedeva di accertare che il conguaglio non fosse dovuto e domandava il risarcimento dei danni per la mancata tempestiva fatturazione dei consumi; la società fornitrice proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo fatturato a conguaglio e chiamava in garanzia il soggetto titolare del misuratore elettronico e responsabile della lettura. In primo grado le domande attrici venivano rigettate e accolta la riconvenzionale; in appello veniva riformato solo il capo sulle spese. Con il ricorso per cassazione la società cliente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2702, 2727 e 2729 c.c. e della normativa di settore (d.l. 105/2010, d.l. 1/2012, delibere AEEG/ARERA richiamate), lamentando: travisamento degli atti difensivi e delle prove; mancata considerazione che la fatturazione sarebbe avvenuta illegittimamente in acconto nonostante il contatore elettronico; uso di documentazione cartacea ritenuta inidonea a provare i consumi effettivi; omesso accertamento della corrispondenza tra dati letti dal distributore, dati trasmessi al venditore e dati monetizzati in fattura. Sosteneva inoltre che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su documentazione formata irregolarmente e in contrasto con gli obblighi imposti al distributore dalla regolazione di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutte le doglianze, al di là dell'intestazione formale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., affermando che sono deducibili solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze processuali. Ha escluso anche la configurabilità del travisamento della prova, osservando che esso, quando attenga a errori percettivi, semmai rileva in revocazione, mentre la critica alla ricostruzione inferenziale del giudice di merito non è scrutinabile in cassazione. Ha aggiunto che le censure di violazione di legge erano formulate in modo generico, senza specifica dimostrazione del contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate o la giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ne ravvisa la violazione perché le censure tendono a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione rivalutare le risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso travisamento della prova; la Corte esclude che la censura possa trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione; la Corte applica il principio del minimo costituzionale della motivazione e nega che ricorra una delle anomalie motivazionali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Interpretato, alla luce della riforma del 2012, come sindacato sulla motivazione ridotto al minimo costituzionale; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio motivazionale secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la doglianza non è specificamente argomentata come effettiva violazione di legge.
art. 2702 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul valore probatorio della documentazione; la Corte non ne fa applicazione diretta, ritenendo la censura diretta al merito.
art. 2727 c.c.
Invocato con riferimento alle presunzioni; la Corte rileva che il motivo in realtà pretende una diversa lettura delle prove.
art. 2729 c.c.
Invocato per contestare le inferenze probatorie; la Corte afferma che il giudice di merito resta libero di desumere le informazioni probatorie se la motivazione è costituzionalmente adeguata.
art. 380-bis1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.l. 105/2010
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina di settore sulla misurazione e fatturazione dei consumi.
artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 delibera AEEG 65/12
Richiamati dalla ricorrente come norme tecniche/regolatorie sulla rilevazione e trasmissione dei dati di consumo.
art. 22 d.l. 1/2012
Richiamato dalla ricorrente come disciplina di settore sui rapporti di fatturazione/lettura dei consumi.
artt. 3, 10 e 11 delibera ARERA 200/99
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'assunto che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare i consumi effettivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la critica alla valutazione delle prove è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova ricostruzione dei fatti di causa, perché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se consiste in una svista percettiva oggettivamente decisiva; se invece riguarda il modo in cui il giudice di merito ha inferito il fatto dalle risultanze istruttorie, la doglianza resta riservata al merito.
- Le censure di violazione di legge devono indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme invocate o con l'interpretazione consolidata; la mera elencazione di disposizioni asseritamente violate non è sufficiente.
- Quando una parte contesti conguagli o fatturazioni basati su dati di consumo, la contestazione della ricostruzione probatoria deve essere tempestiva e coerente nel merito; in cassazione non è possibile sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura della documentazione tecnica.
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