Regolamento (UE) 2016/1076
Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde il precedente regolamento (CE) n. 1528/2007 e disciplina l’accesso preferenziale al mercato unionale per prodotti originari di taluni Stati ACP che hanno concluso negoziati APE con l’Unione. La disciplina ruota attorno alla soppressione dei dazi, a un articolato sistema di norme d’origine e di prova dell’origine, nonché a meccanismi di controllo e sospensione in caso di frode o mancanza di cooperazione amministrativa. Sono previste anche misure generali di salvaguardia, incluse versioni provvisorie e territorialmente limitate per le regioni ultraperiferiche. Il regolamento attribuisce inoltre alla Commissione ampi poteri delegati ed esecutivi per l’aggiornamento degli allegati e l’adattamento tecnico del regime.
Regolamento che stabilisce il regime preferenziale dell’Unione per l’importazione di prodotti originari di taluni Stati ACP nell’ambito di accordi di partenariato economico (APE), con norme di origine, cooperazione amministrativa e misure di salvaguardia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari delle regioni e degli Stati ACP elencati nell’allegato I, nei rapporti commerciali coperti da accordi che istituiscono o porteranno a istituire APE. Il regime prevede, in via generale, soppressione dei dazi per i prodotti dei capitoli 1-97 del SA, con esclusione del capitolo 93 (armi) e con specifiche deroghe transitorie per alcuni prodotti sensibili, per il Sudafrica e per talune destinazioni ultraperiferiche francesi. Restano disciplinati anche i flussi verso/da PTOM e, in modo peculiare, Ceuta e Melilla ai fini delle regole di origine. Il regolamento contiene inoltre regole tecniche su prova dell’origine, cooperazione amministrativa, salvaguardie e sorveglianza, applicabili fino alla sostituzione da parte delle previsioni degli specifici accordi APE una volta applicati provvisoriamente o in vigore.
Regolamento (UE) 2016/1076: applicazione dei regimi ACP-APE
Il regolamento rifonde il regolamento (CE) n. 1528/2007 e istituisce, per l’importazione nell’Unione di taluni prodotti originari di Stati ACP che hanno concluso negoziati APE, un regime preferenziale fondato sulla soppressione dei dazi, su norme di origine dettagliate e su meccanismi di controllo e salvaguardia. La disciplina è pensata come regime transitorio in attesa dell’applicazione provvisoria o dell’entrata in vigore dei singoli accordi di partenariato economico.
Ambito di applicazione e struttura del regime
Il regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell’allegato I. In linea generale, i prodotti dei capitoli 1-97 del Sistema armonizzato beneficiano della soppressione dei dazi, con esclusione del capitolo 93 (armi) e con specifiche eccezioni per il Sudafrica, per taluni prodotti sensibili e per alcune destinazioni ultraperiferiche francesi. Per il Sudafrica continua a operare il quadro dell’ASSC fino a un eventuale nuovo accordo APE UE-Sudafrica.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi e rapporti con gli APE
L’articolo 2 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I con atti delegati, aggiungendo o ritirando regioni o Stati ACP che abbiano concluso negoziati con l’Unione e che rispettino almeno l’articolo XXIV GATT 1994. Il ritiro può avvenire, tra l’altro, se lo Stato comunica la volontà di non ratificare, non ratifica entro un termine ragionevole o se l’accordo viene annullato o cessano diritti e obblighi derivanti dall’accordo. L’articolo 3 consente il reinserimento dei paesi esclusi dal regolamento (UE) n. 527/2013 qualora abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica.
Norme tariffarie e deroghe temporanee
L’articolo 4 sopprime i dazi all’importazione per i prodotti originari dell’allegato I, salvo il capitolo 93 e il regime speciale per il Sudafrica. Per il riso della voce 1006 e lo zucchero della voce 1701 sono previsti contingenti tariffari a dazio zero. Per specifiche voci sensibili, in particolare 0803 00 19 nelle regioni ultraperiferiche e 1701 nei dipartimenti francesi d’oltremare, il regime è sospeso fino al 1° gennaio 2018 e poi prorogato fino al 1° gennaio 2028, salvo diversa intesa tra le parti; la Commissione deve pubblicare un avviso di cessazione degli effetti.
Norme di origine: criterio generale, cumulo e tolleranze
L’allegato II definisce i criteri per stabilire l’origine preferenziale. Sono originari gli ապրendi interamente ottenuti negli Stati ACP oppure i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati secondo l’elenco dell’appendice 2 o 2A. Gli Stati ACP sono considerati, ai fini del cumulo interno, come un unico territorio; la lavorazione finale conferisce l’origine solo se va oltre le operazioni insufficienti elencate nell’articolo 5 dell’allegato. È prevista una tolleranza generale del 15 % per materiali non originari non altrimenti ammessi, con esclusione dei prodotti dei capitoli tessili 50-63. Le regole speciali comprendono cumulo con Unione, PTOM, Sudafrica e, su richiesta, con taluni paesi in via di sviluppo vicini.
Prova dell’origine e formalità doganali
Il beneficio preferenziale richiede, di regola, un certificato EUR.1 o una dichiarazione su fattura. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato esportatore sulla base di domanda dell’esportatore, che deve poter esibire i documenti giustificativi; può essere rilasciato a posteriori in caso di errore, omissione o problemi tecnici, oppure duplicato in caso di smarrimento. La dichiarazione su fattura è consentita agli esportatori autorizzati o, entro il limite di 6 000 EUR, a qualunque esportatore. La prova dell’origine vale dieci mesi, con regole speciali per transito, spedizioni scaglionate, piccoli invii e bagagli personali.
Cooperazione amministrativa, controlli e sanzioni
Il sistema poggia su assistenza reciproca tra Unione, Stati ACP e PTOM. Le autorità doganali possono effettuare controlli a posteriori sulla prova dell’origine e sulle dichiarazioni dei fornitori, e in caso di dubbi possono sospendere il trattamento preferenziale in attesa dei risultati. Se la risposta non arriva entro dieci mesi o è insufficiente, il beneficio può essere negato. Sono previste sanzioni per l’uso di documenti falsi o mendaci. Le zone franche sono oggetto di regole specifiche per impedire sostituzioni o trasformazioni indebite.
Salvaguardie, sorveglianza e misure eccezionali
Gli articoli 9-20 disciplinano in modo organico le misure di salvaguardia, applicabili quando importazioni in aumento causino o minaccino pregiudizio grave all’industria unionale, perturbazioni economiche o turbative nei mercati agricoli; per le regioni ultraperiferiche la valutazione è territorialmente ristretta. Il regolamento prevede apertura dell’inchiesta, eventuali misure provvisorie, misure definitive, durata massima e liberalizzazione graduale, oltre a misure di sorveglianza e a misure eccezionali territorialmente limitate. Per le regioni ultraperiferiche sono previste durate più estese e un’attenzione rafforzata alle condizioni economiche locali.
Poteri della Commissione e disciplina di comitato
La Commissione dispone di poteri delegati per gli adattamenti tecnici del regime e per l’aggiornamento degli allegati, con durata quinquennale, possibilità di revoca e controllo da parte di Parlamento e Consiglio. Le decisioni di esecuzione seguono il regolamento (UE) n. 182/2011 e coinvolgono il comitato per le misure di salvaguardia, il comitato del codice doganale e il comitato per l’OCM agricola, a seconda della materia. La Commissione deve inoltre riferire annualmente sull’attuazione del regolamento nella relazione sulle misure di difesa commerciale.
Disposizioni finali
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1528/2007 e sostituisce i riferimenti ad esso con quelli al nuovo testo secondo la tavola di concordanza. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito soggettivo/territoriale
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati ACP previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE. L’articolo 2 limita l’applicazione ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell’allegato I e consente alla Commissione di aggiornare tale elenco con atti delegati, includendo o ritirando regioni/Stati al ricorrere di specifiche condizioni (mancata ratifica, volontà di non ratificare, annullamento dell’accordo o cessazione dei diritti e obblighi). L’articolo 3 consente il reinserimento nell’allegato I dei paesi esclusi dal regolamento (UE) n. 527/2013 che abbiano poi adottato le misure necessarie alla ratifica.
Accesso al mercato e trattamenti tariffari
L’articolo 4 sopprime i dazi all’importazione per tutti i prodotti dei capitoli 1-97 del SA originari delle regioni o Stati dell’allegato I, con esclusione del capitolo 93, e li sottopone ai meccanismi generali di salvaguardia degli articoli 9-20. Per i prodotti del capitolo 93 restano applicabili i dazi MFN. Il paragrafo 3 esclude i prodotti originari del Sudafrica, che continuano a essere disciplinati dalle disposizioni dell’ASSC fino a un eventuale nuovo accordo APE UE-Sudafrica. Il paragrafo 4 prevede deroghe transitorie per la voce 0803 00 19 nelle regioni ultraperiferiche e per la voce 1701 nei dipartimenti francesi d’oltremare, inizialmente fino al 1° gennaio 2018 e poi prorogate fino al 1° gennaio 2028, salvo diversa intesa tra le parti, con obbligo della Commissione di pubblicare un avviso in GUUE.
Norme d’origine e loro aggiornamento
L’articolo 5 rinvia all’allegato II per la determinazione dell’origine e dispone che tali norme siano sostituite da quelle contenute nei singoli accordi conclusi con le regioni o gli Stati dell’allegato I, dalla data di applicazione provvisoria o di entrata in vigore, se anteriore; la Commissione deve pubblicare un avviso in GUUE. Sono previsti atti delegati per modifiche tecniche dell’allegato II in funzione degli sviluppi della normativa doganale, mentre le decisioni di gestione dell’allegato II seguono la procedura d’esame. L’allegato II contiene la disciplina dettagliata di origine (prodotti interamente ottenuti, sufficientemente lavorati, cumulo, tolleranze, requisiti territoriali, prova dell’origine, cooperazione amministrativa, deroghe, regole speciali per Ceuta e Melilla).
Cooperazione amministrativa e sospensione temporanea
L’articolo 6 consente alla Commissione di sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi in presenza di assenza di cooperazione amministrativa, irregolarità o frodi, sulla base di informazioni oggettive. La nozione di assenza di cooperazione comprende, tra l’altro, il mancato controllo dell’origine, il rifiuto di verifiche successive o di missioni di cooperazione amministrativa. La sospensione è adottata secondo procedura consultiva, previa informazione del comitato, notifica allo Stato/territorio interessato e pubblicazione di un avviso in GUUE. La sospensione dura al massimo sei mesi, rinnovabili, ed è sostituita dalle procedure previste negli accordi corrispondenti non appena questi diventino applicabili. Per l’attuazione delle sospensioni previste dagli accordi, la Commissione informa il comitato e pubblica avviso in GUUE.
Disposizioni provvisorie per riso e zucchero
Gli articoli 7 e 8 prevedono contingenti tariffari a dazio zero rispettivamente per i prodotti della voce 1006 (riso) e della voce 1701 (zucchero). Tali disposizioni rientrano nel quadro dei regimi transitori prima dell’applicazione delle corrispondenti disposizioni degli accordi APE.
Misure generali di salvaguardia e criteri di valutazione
Gli articoli 9-11 definiscono industria unionale, pregiudizio grave, minaccia di pregiudizio grave, perturbazioni e minaccia di perturbazioni, e stabiliscono i criteri per valutare quando le importazioni possano giustificare una misura di salvaguardia. La salvaguardia può intervenire se le importazioni aumentano in misura o in condizioni tali da causare o minacciare pregiudizio grave all’industria unionale, perturbazioni in un settore dell’economia o perturbazioni nei mercati agricoli OCM; per le regioni ultraperiferiche l’analisi è ristretta al territorio interessato. I criteri comprendono volume e prezzo delle importazioni, effetti economici sull’industria o sul settore e altri fattori causali; per i mercati agricoli è espressamente richiamato anche il caso dello zucchero, con una soglia del prezzo medio unionale inferiore all’80 % per due mesi consecutivi.
Apertura dell’inchiesta, misure provvisorie e definitive di salvaguardia
Gli articoli 12-17 disciplinano il procedimento: l’inchiesta può essere aperta su richiesta di uno Stato membro o d’ufficio quando vi siano elementi di prova sufficienti; la Commissione pubblica avviso in GUUE, informa gli Stati membri e notifica gli interessati. L’inchiesta, di regola, deve concludersi entro sei mesi, prorogabili di tre mesi. Le misure provvisorie possono essere adottate in circostanze critiche, incluso un regime speciale per le regioni ultraperiferiche, con decisione entro cinque giorni lavorativi in caso di richiesta di uno Stato membro; possono consistere in aumento del dazio fino al livello MFN o in contingenti tariffari e durano al massimo 180 giorni, o 200 giorni per le regioni ultraperiferiche. Se emergono le condizioni, la Commissione apre consultazioni con la regione o Stato interessato; in mancanza di soluzione entro 30 giorni, può adottare misure definitive entro 20 giorni lavorativi. Le misure definitive possono sospendere riduzioni tariffarie, aumentare i dazi fino al livello MFN o introdurre contingenti tariffari. La durata iniziale non supera due anni (quattro se limitate a regioni ultraperiferiche), con durata massima complessiva di quattro anni, o otto per le regioni ultraperiferiche, includendo le misure provvisorie; oltre un anno, le misure devono essere liberalizzate gradualmente e oggetto di consultazioni periodiche.
Misure di sorveglianza e misure territorialmente limitate
L’articolo 18 consente misure di sorveglianza preliminare quando l’andamento delle importazioni possa dar luogo alle circostanze di cui all’articolo 10; tali misure sono adottate dalla Commissione secondo procedura consultiva, hanno durata limitata e possono essere ristrette a regioni ultraperiferiche. L’articolo 20 consente, in via eccezionale, quando le condizioni di salvaguardia ricorrono in uno o più Stati membri, misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate allo Stato o agli Stati interessati, previo esame di soluzioni alternative e con durata strettamente limitata, purché non perturbino il mercato interno.
Poteri delegati, comitologia e atti di esecuzione
Gli articoli 21 e 22 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattamenti tecnici dell’articolo 6 e degli articoli 9-20, nonché per modificare gli allegati I e II, reinserire paesi esclusi, e aggiungere il regime per il Sudafrica. Il potere delegato è conferito per cinque anni, con decorrenze distinte (21 giugno 2013 e 20 febbraio 2014), proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio e possibilità di revoca in ogni momento. Prima dell’adozione la Commissione consulta esperti degli Stati membri; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro il termine previsto. L’articolo 19 disciplina i comitati competenti: comitato per le misure di salvaguardia, comitato del codice doganale e comitato per l’OCM agricola, con applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 23 impone alla Commissione di riferire annualmente sull’attuazione del regolamento nella relazione sulle misure di difesa commerciale.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 24 abroga il regolamento (CE) n. 1528/2007 e dispone che i riferimenti al regolamento abrogato si leggano secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 25 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e conferma l’efficacia diretta e l’obbligatorietà integrale in tutti gli Stati membri.
Regole di origine: prodotti interamente ottenuti, lavorazioni sufficienti e tolleranze
L’allegato II definisce in modo dettagliato i criteri di origine. Sono originari i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o quelli sufficientemente lavorati/trasformati secondo l’appendice 2 o 2A. Il paragrafo 2 dell’articolo 2 dell’allegato considera gli Stati ACP come un unico territorio ai fini del cumulo interno, e l’ultima lavorazione/trasformazione conferisce l’origine se va oltre le operazioni insufficienti dell’articolo 5. È prevista una tolleranza generale del 15 % per materiali non originari che non dovrebbero essere utilizzati, salvo i capitoli 50-63. L’articolo 5 elenca una serie di lavorazioni insufficienti (semplici operazioni di conservazione, selezione, imballaggio, miscelazione, assemblaggio, macellazione, pulitura e simili) che non conferiscono origine.
Cumulo dell’origine con Unione, PTOM, Sudafrica e paesi vicini
L’articolo 6 disciplina il cumulo: i materiali originari dell’Unione o dei PTOM incorporati in un prodotto ACP sono considerati materiali ACP; le lavorazioni nell’Unione o nei PTOM si considerano effettuate negli ACP se vi è ulteriore lavorazione oltre le operazioni insufficienti. È previsto un cumulo specifico con il Sudafrica: i materiali originari sudafricani possono essere considerati ACP solo se il valore aggiunto negli ACP supera quello dei materiali sudafricani; il cumulo non si applica ai prodotti degli allegati 7, 10 e 11, ed è subordinato per l’appendice 8 alla soppressione dei dazi nell’ASSC. L’articolo 6, paragrafo 10, consente, su richiesta degli Stati ACP, di considerare le lavorazioni in Sudafrica come effettuate in altri Stati ACP nel quadro di un accordo di integrazione regionale. Il paragrafo 13 introduce, sempre su richiesta, un cumulo con paesi in via di sviluppo vicini elencati nell’appendice 9, con esclusione di taluni prodotti ittici e del riso.
Trasporto diretto, esposizioni e requisiti territoriali
Gli articoli 11-13 impongono che le condizioni di origine siano rispettate senza interruzione negli Stati ACP e che i prodotti originari non perdano l’origine per reimportazione da paesi terzi, salvo prova dell’identità e dell’assenza di trasformazioni. Il trattamento preferenziale richiede il trasporto diretto tra i territori interessati, pur ammettendo transito, trasbordo o deposito temporaneo sotto controllo doganale, e persino il trasporto via tubazioni. Sono previsti documenti di prova specifici per il transito. Per le merci esposte in fiere o manifestazioni commerciali è ammessa la preferenza se si prova la spedizione, la vendita, la consegna nello stato originario e l’assenza di usi diversi dalla presentazione in esposizione.
Prova dell’origine: EUR.1, dichiarazione su fattura, esportatore autorizzato
L’articolo 14 prevede che i prodotti originari beneficino del regime con certificato di circolazione EUR.1 o, nei casi previsti, con dichiarazione su fattura. L’articolo 15 regola il rilascio dell’EUR.1 su richiesta dell’esportatore o del suo rappresentante, con obbligo di prova documentale e controlli da parte delle dogane; l’articolo 16 disciplina il rilascio a posteriori in caso di errore, omissione o rifiuto tecnico all’importazione; l’articolo 17 il duplicato in caso di furto, perdita o distruzione. L’articolo 19 consente la dichiarazione su fattura agli esportatori autorizzati o per spedizioni di valore complessivo non superiore a 6 000 EUR; la dichiarazione può essere compilata anche successivamente, purché presentata nel paese d’importazione entro due anni. L’articolo 20 disciplina l’esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione e il potere di revoca.
Validità, transito, presentazione e deroghe alla prova dell’origine
L’articolo 21 fissa la validità della prova dell’origine in dieci mesi dal rilascio, con possibili accettazioni tardive in presenza di circostanze eccezionali o se i prodotti erano stati presentati entro il termine. L’articolo 22 prevede un nuovo termine di validità di quattro mesi per i prodotti che entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, dalla data in cui la dogana di transito appone le indicazioni richieste nella casella 7 dell’EUR.1. L’articolo 23 consente alle autorità di esigere traduzione e dichiarazione dell’importatore. L’articolo 24 disciplina le importazioni scaglionate di prodotti smontati o non assemblati, per le quali basta una prova unica al momento della prima spedizione parziale. L’articolo 25 prevede l’esonero dalla prova dell’origine per piccole spedizioni tra privati o bagagli personali, entro 500 EUR o 1 200 EUR e in assenza di carattere commerciale.
Procedura di informazione per il cumulo e documenti giustificativi
L’articolo 26 disciplina la prova del carattere originario dei materiali o delle lavorazioni rilevanti per il cumulo tramite EUR.1 o dichiarazioni del fornitore (appendici 5A e 5B). L’articolo 27 elenca i documenti giustificativi utili a dimostrare l’origine, tra cui contabilità interna, certificati di origine dei materiali e documenti sulle lavorazioni. L’articolo 28 impone obblighi di conservazione per almeno tre anni della documentazione da parte di esportatori, autorità doganali e importatori.
Controlli, irregolarità, sanzioni e zone franche
L’articolo 29 stabilisce che lievi discordanze o errori formali evidenti non rendono invalida la prova dell’origine se non sorgono dubbi sostanziali. L’articolo 31 impone assistenza reciproca tra Stati ACP, Unione e PTOM, compresa la trasmissione dei timbri e degli indirizzi delle autorità competenti. Gli articoli 32 e 33 disciplinano il controllo a posteriori delle prove dell’origine e delle dichiarazioni dei fornitori, con possibilità di sospendere il trattamento preferenziale in attesa dei risultati e con esclusione dal beneficio se non perviene risposta entro dieci mesi o se la risposta è insufficiente. L’articolo 34 prevede sanzioni per chi compili o faccia compilare documenti falsi al fine di ottenere il trattamento preferenziale. L’articolo 35 impone misure per evitare sostituzioni o trasformazioni indebite in zona franca, consentendo un nuovo EUR.1 se vi sono lavorazioni conformi.
Deroghe alle norme di origine e casi speciali
L’articolo 36 consente alla Commissione di concedere deroghe temporanee alle norme di origine, d’ufficio o su richiesta di un paese beneficiario, quando fattori interni o esterni ne impediscano temporaneamente il rispetto o quando il paese abbia bisogno di tempo per conformarsi; la deroga è limitata al periodo necessario e le misure sono adottate secondo procedura d’esame. L’Unione accoglie le richieste debitamente giustificate che non arrechino grave pregiudizio a un’industria unionale già stabilita. L’articolo 37 contiene regole speciali per Ceuta e Melilla, escludendole dal concetto di Unione ai fini dell’allegato, prevedendo un’applicazione mutatis mutandis e un trattamento territoriale unitario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2017/575
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2017/576
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2016/895
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2016/896
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2016/897
- Regolamento · 8 giu 2016Regolamento (UE) 2016/898
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →