Cassazione Penale, Sentenza n. 9761/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva applicato la pena concordata per due imputazioni ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con specifica censura relativa alla disposizione della confisca di un telefono cellulare in giudiziale sequestro. Il ricorrente deduce che il giudice non ha fornito idonea motivazione sulle ragioni giustificative della misura ablativa, limitandosi ad affermare che il bene era "all'evidenza utilizzato per la commissione dei reati contestati", senza indicare il nesso fattuale e le ragioni per la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati e ha annullato la pronuncia limitatamente alla confisca del telefono cellulare. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 445, comma 1 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata: non è sufficiente la generica affermazione che il bene sia stato utilizzato per il reato. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sulla confisca. Le altre statuizioni (applicazione della pena concordata per i reati ex art. 73 d.P.R. 309/90) sono state confermate tacitamente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che disciplina il delitto relativo agli stupefacenti; la sentenza impugnata riguarda reati commessi in violazione di questa norma e l'applicazione della pena concordata per tali reati.
art. 445, comma 1 c.p.p.
Prevede l'applicabilità della confisca nelle ipotesi previste dall'art. 240 c.p.; la Corte interpreta tale disposizione imponendo al giudice l'obbligo di motivare specificamente le ragioni della confisca, non potendo limitarsi a una generica dichiarazione di uso del bene per il reato.
art. 240 c.p.
Disciplina le ipotesi di confisca nel codice penale; richiamata per definire l'ambito applicativo della confisca ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e per richiedere adeguata motivazione circa il rapporto tra bene e reato.
Massime di principio
- La confisca disposta dal giudice, anche nell'ambito di un patteggiamento o di applicazione della pena ex art. 444/445 c.p.p., richiede una motivazione specifica che evidenzi il nesso concreto tra il bene e la commissione del reato; non è sufficiente la sola affermazione che il bene sia "utilizzato".
- Se si pretende la confisca di un telefono cellulare occorre indicare elementi fattuali concreti (es. contenuti dei messaggi, contatti, telefonate, dati di localizzazione, esiti dell'esame tecnico, ruolo dell'apparecchio nella condotta criminale) che giustifichino l'ablazione.
- In mancanza di motivazione specifica la confisca è annullabile in Cassazione e il provvedimento viene rimandato al giudice di merito per nuovo esame; le altre statuizioni non necessariamente vengono invalidate.
- A tutela dei diritti del proprietario/possessore del bene, il giudice deve valutare anche la proporzionalità e l'eventuale alternativa (es. conservazione del bene per ulteriore accertamento tecnico) prima di disporne la confisca definitiva.
- Per chi impugna: contestare la confisca quando la sentenza non esplicita il nesso causale e le ragioni di pericolosità/indifferenza del bene; per il giudice di merito: documentare e motivare il collegamento fattuale tra bene e reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9703/2022 del 22/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →