Cassazione Penale, Sentenza n. 40558/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati tributari e di associazione per delinquere. Contesta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare, denunciando: motivazione 'copia-incolla' dal GIP e dalla richiesta del PM; mancanza di valutazione individuale della posizione (violazione del principio di responsabilità personale); inesistenza di elementi che dimostrino la fittizietà delle fatture e l'esistenza di un'organizzazione stabile; impossibilità di dedurre dall'emissione di fatture la consapevolezza del ruolo associativo; assenza di concrete occasioni prossime di reiterazione del reato e difetto di autonoma valutazione del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame debbano essere considerate unitariamente e che, nel loro insieme, contengano motivazione sufficiente. Ha ricostruito il compendio indiziario (documenti, accertamenti bancari, perquisizioni, intercettazioni, escussioni di prestanome) e condiviso la valutazione sulla fittizietà di molte società, sul ruolo del ricorrente come reclutatore/pagatore di prestanome e sulla sussistenza della gravità indiziaria e dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione). Il ricorso è stato ritenuto generico e ripetitivo rispetto alle doglianze già disattese, e quindi inammissibile; conseguono le spese e l'onere ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse idoneo a sostenere, in sede cautelare, l'ipotesi di un sodalizio finalizzato a reati tributari
artt. 8, 10 d.lgs. 74/2000
Norme sui reati tributari contestati (evasione IVA ed altri reati fiscali): la Corte ha valutato che gli elementi raccolti indicano meccanismi di evasione (reverse charge e frodi carosello) riconducibili all'attività del gruppo
art. 640 cod. pen. (e art. 640-bis)
Reati di truffa contestati in correlazione alle frodi in danno di enti pubblici: la Corte ha ritenuto congrua la connessione tra le condotte societarie fittizie e le eventuali truffe contestate in capo agli indagati
art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972
Norma sul meccanismo del "reverse charge": la motivazione ha indicato l'utilizzo distorto di questo istituto come uno dei meccanismi fraudolenti impiegati
art. 273 c.p.p.
Regola sulla gravità indiziaria nelle misure cautelari: la Corte ha richiamato che per la cautela è sufficiente un giudizio di probabilità qualificata basato su elementi convergenti, senza richiedere i criteri di dettaglio del giudizio di merito
art. 274, lett. c) c.p.p.
Fattispecie relativa al pericolo di reiterazione: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del rischio di recidiva anche senza individuare occasioni specifiche di delinquere
art. 292 c.p.p.
Richiamata in relazione all'obbligo di autonoma valutazione del giudice della cautela: la Corte ha ritenuto assolto tale obbligo nella motivazione congiunta delle ordinanze
art. 192 c.p.p.
Richiamata per distinguere i criteri del giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi) da quelli richiesti per la cautela; la Corte ha spiegato che non è necessario il livello d'indagine del giudizio definitivo
artt. 581 e 591 c.p.p.
Norme processuali sulla specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per mera riproduzione di censure già disattese
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese in caso di inammissibilità: applicata per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento
Massime di principio
- Le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame vanno valutate unitariamente: la motivazione di una può integrare l'altra se, insieme, spiegano l'itinerario logico-giuridico
- In sede cautelare la gravità indiziaria richiede un giudizio di probabilità qualificata basato su elementi convergenti (documenti, intercettazioni, perquisizioni, escussioni), non gli stessi requisiti di precisione richiesti per la sentenza di merito
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: non è necessario dimostrare occasioni specifiche di nuovo reato, ma occorre motivare sulla continuità del pericolo considerando modalità del fatto, personalità e condizioni di vita dell'indagato
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera ripetizione di doglianze già rigettate comporta inammissibilità
- La responsabilità personale richiede valutazione individuale, ma in fase cautelare una motivazione che colleghi elementi specifici all'indagato (es. intercettazioni, testimonianze di prestanome, ruoli nelle società) può ritenersi sufficiente per sostenere la misura
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