Sentenza del 05/05/2022 n. 14330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la sentenza che aveva respinto l'appello avverso la cartella di pagamento TIA per il 2010. Due motivi: 1) censura della validità della liquidazione della TIA perché mancherebbero prove che l'importo fosse liquidato sulla base del ruolo dell'anno precedente o di regolare accertamento, come consentito dall'art.72 D.Lgs. 507/1993; 2) invalidità della notifica della fattura di pagamento, eseguita mediante consegna a mezzo operatore privato, con conseguente nullità degli atti successivi. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile un secondo controricorso notificato in forma separata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ricordato che la liquidazione diretta è ammessa solo se basata su dati definitivi dell'anno precedente e che le fatture TIA hanno natura di atto impositivo impugnabile; ha constatato però che la contribuente non aveva in primo grado impugnato specificamente la fattura come atto presupposto al fine di contestarne la notifica e che l'avviso di ricevuta attestava la consegna alla sede legale. Inoltre la Corte ha chiarito il quadro normativo sulle notificazioni a mezzo poste private rilevando che, dopo la modificazione del D.Lgs. 261/1999 operata dal D.Lgs. 58/2011, le notificazioni di atti tributari non strettamente giudiziari possono essere eseguite da operatori postali privati muniti di licenza, e ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto può rendere nullo l'atto conseguente ma tale vizio deve essere fatto valere tempestivamente e con specifica impugnazione. Spese di giudizio a carico della ricorrente: liquidati compensi a favore di Equitalia Euro 7.200,00 e a favore del Comune di Forio Euro 5.600,00 oltre oneri, più Euro 200 per esborsi e spese generali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Consente la liquidazione e iscrizione a ruolo diretta quando la liquidazione si basa sui ruoli dell'anno precedente e su dati acquisiti e definitivi; applicazione limitativa e non estensibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
Rilevante per la disciplina degli accertamenti e della necessità, in caso di dati incerti o contestati, di adottare avviso di accertamento anziché liquidazione automatica.
L. n. 265 del 1999, art. 10
Norma richiamata nel contesto della disciplina delle notificazioni e delle modifiche normative successive.
L. n. 890 del 1982, art. 1
Rilevante nella definizione della nozione di notificazioni a mezzo posta e nell'individuazione della riserva di alcuni invii al servizio postale universale.
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4 e art. 5
Originariamente riservava a Poste Italiane determinate notificazioni; dopo la modifica del 2011 la norma è stata interpretata come consentente agli operatori postali privati muniti di licenza di eseguire invii raccomandati per atti non giudiziari.
D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 4
Ha modificato il D.Lgs. 261/1999 rendendo possibile, dal 30 aprile 2011, la notifica tramite operatori postali privati autorizzati per determinati invii, incidendo sulla validità delle notifiche eseguite da operatori privati.
L. n. 124 del 2017
Completiva della liberalizzazione del servizio postale; citata come riferimento per l'evoluzione normativa sulla materia delle notifiche.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Consente al contribuente di impugnare la cartella al solo fine di far valere la mancata notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento alla determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.
Art. 366 c.p.c.
Applicato anche al controricorso; vieta la successiva notifica di un nuovo controricorso salvo sostituzione di atto viziato, da cui l'inammissibilità del secondo controricorso notificato separatamente.
Massime di principio
- La liquidazione diretta della TIA è ammessa solo se basata su dati definitivi e identici a quelli dell'anno precedente; in presenza di dati incerti o contestati occorre l'avviso di accertamento.
- La fattura di richiesta TIA ha natura di atto impositivo pubblicistico e quindi risponde ai requisiti degli atti tributari: può essere impugnata davanti alle commissioni tributarie.
- L'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto (es. fattura) può rendere nullo l'atto consequenziale (es. cartella), ma il contribuente deve far valere specificamente tale vizio tempestivamente e in primo grado per non perdere la doglianza.
- Dopo la modifica normativa del 2011, le notifiche tramite operatori postali privati muniti di licenza possono essere valide per atti non strettamente giudiziari; la valutazione della validità della notifica dipende dal quadro normativo applicabile al momento dell'invio.
- In materia processuale, il controricorso deve essere prodotto con unico atto nel rispetto dell'art. 366 c.p.c.; notifiche successive non giustificate rendono il controricorso inammissibile.
- Il contribuente può limitarsi a impugnare la cartella al fine esclusivo di far valere la mancata notifica dell'atto presupposto, senza dover contestare nel merito l'atto presupposto, purché tale eccezione sia effettivamente proposta nei gradi di merito.
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