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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04680/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione le aveva richiesto il pagamento di IRES per l’anno 2010, recuperando un credito d’imposta indicato in dichiarazione (UNICO 2011), oltre interessi e sanzione del 30%. Il credito era stato esposto in relazione ad acconti IRES che la società assumeva riferibili alla normativa emergenziale connessa al sisma Abruzzo 2009. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non si trattasse di mero controllo formale ma di contestazione complessa, tale da richiedere avviso di accertamento; (2) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, lamentando motivazione insufficiente della cartella; (3) violazione della normativa speciale sul sisma Abruzzo 2009, assumendo la legittimità dello scomputo del credito vantato e la conseguente illegittimità del recupero.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso al controllo automatizzato ex art. 36-bis perché il disconoscimento del credito emergeva dai dati dichiarativi e dall’assenza del presupposto essenziale dello stesso, cioè l’effettivo versamento degli acconti. Ha poi escluso un vizio di motivazione della cartella, osservando che, in caso di liquidazione automatizzata, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e agli elementi essenziali della pretesa. Infine, ha ribadito che, in materia di sisma Abruzzo 2009, non è consentito scomputare per intero acconti non versati, perché la normativa di favore non crea un credito figurativo in assenza di esborso e lo scomputo integrale determinerebbe un indebito vantaggio non previsto dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato e non difeso.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    comma 2, lettere e) ed f)

    Consente il controllo automatizzato non solo per errori materiali o di calcolo, ma anche per il disconoscimento di crediti d’imposta esposti in dichiarazione quando l’irregolarità emerge dai dati già in possesso dell’Amministrazione, senza necessità di avviso di accertamento

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    30% del credito contestato

    Indicato come base della sanzione irrogata in cartella per il credito ritenuto non spettante

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione della cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata è assolto con il richiamo alla dichiarazione del contribuente e agli elementi essenziali della pretesa, poiché il contribuente conosce già i dati di riferimento

  • art. 22, comma 1, lett. b), T.U.I.R.

    Autorizza lo scomputo solo delle somme effettivamente versate, non di acconti non pagati

  • art. 39 d.l. n. 78/2010

    Ha disposto la rateizzazione del pagamento degli acconti per i contribuenti colpiti dal sisma Abruzzo, ma non trasforma in credito le somme non versate

  • L. n. 122/2010

    Conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata quale quadro normativo della rateizzazione degli acconti per i soggetti colpiti dal sisma

  • art. 33, comma 28, L. n. 183/2011

    Riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40%; non consente lo scomputo integrale di acconti mai versati

  • Ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte della disciplina emergenziale sul sisma Abruzzo

  • Ordinanza n. 3837 del 20 dicembre 2009

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte della disciplina emergenziale sul sisma Abruzzo

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può legittimamente essere usato per disconoscere crediti d’imposta esposti in dichiarazione quando la loro insussistenza emerge dai dati dichiarati e dai dati già disponibili all’Amministrazione, senza bisogno di istruttoria esterna o di avviso di accertamento.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata è sufficientemente motivata se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere la ragione del recupero, essendo il destinatario già a conoscenza dei dati dichiarati.
  • In tema di crediti da acconto, lo scomputo è consentito solo per somme effettivamente versate: la mera sospensione o rateizzazione del pagamento non genera un credito figurativo in assenza di esborso.
  • Le agevolazioni fiscali previste per eventi sismici non possono essere interpretate in modo da determinare un vantaggio fiscale ulteriore e non previsto dalla legge, come lo scomputo integrale di acconti non pagati.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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