Cassazione Civile, Ordinanza n. 04680/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione le aveva richiesto il pagamento di IRES per l’anno 2010, recuperando un credito d’imposta indicato in dichiarazione (UNICO 2011), oltre interessi e sanzione del 30%. Il credito era stato esposto in relazione ad acconti IRES che la società assumeva riferibili alla normativa emergenziale connessa al sisma Abruzzo 2009. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non si trattasse di mero controllo formale ma di contestazione complessa, tale da richiedere avviso di accertamento; (2) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, lamentando motivazione insufficiente della cartella; (3) violazione della normativa speciale sul sisma Abruzzo 2009, assumendo la legittimità dello scomputo del credito vantato e la conseguente illegittimità del recupero.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso al controllo automatizzato ex art. 36-bis perché il disconoscimento del credito emergeva dai dati dichiarativi e dall’assenza del presupposto essenziale dello stesso, cioè l’effettivo versamento degli acconti. Ha poi escluso un vizio di motivazione della cartella, osservando che, in caso di liquidazione automatizzata, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e agli elementi essenziali della pretesa. Infine, ha ribadito che, in materia di sisma Abruzzo 2009, non è consentito scomputare per intero acconti non versati, perché la normativa di favore non crea un credito figurativo in assenza di esborso e lo scomputo integrale determinerebbe un indebito vantaggio non previsto dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato e non difeso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
comma 2, lettere e) ed f)
Consente il controllo automatizzato non solo per errori materiali o di calcolo, ma anche per il disconoscimento di crediti d’imposta esposti in dichiarazione quando l’irregolarità emerge dai dati già in possesso dell’Amministrazione, senza necessità di avviso di accertamento
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
30% del credito contestato
Indicato come base della sanzione irrogata in cartella per il credito ritenuto non spettante
art. 7 L. n. 212/2000
L’obbligo di motivazione della cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata è assolto con il richiamo alla dichiarazione del contribuente e agli elementi essenziali della pretesa, poiché il contribuente conosce già i dati di riferimento
art. 22, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
Autorizza lo scomputo solo delle somme effettivamente versate, non di acconti non pagati
art. 39 d.l. n. 78/2010
Ha disposto la rateizzazione del pagamento degli acconti per i contribuenti colpiti dal sisma Abruzzo, ma non trasforma in credito le somme non versate
L. n. 122/2010
Conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata quale quadro normativo della rateizzazione degli acconti per i soggetti colpiti dal sisma
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
Riduce l’importo dei tributi dovuti nella misura del 40%; non consente lo scomputo integrale di acconti mai versati
Ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009
Richiamata dalla ricorrente quale fonte della disciplina emergenziale sul sisma Abruzzo
Ordinanza n. 3837 del 20 dicembre 2009
Richiamata dalla ricorrente quale fonte della disciplina emergenziale sul sisma Abruzzo
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può legittimamente essere usato per disconoscere crediti d’imposta esposti in dichiarazione quando la loro insussistenza emerge dai dati dichiarati e dai dati già disponibili all’Amministrazione, senza bisogno di istruttoria esterna o di avviso di accertamento.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata è sufficientemente motivata se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere la ragione del recupero, essendo il destinatario già a conoscenza dei dati dichiarati.
- In tema di crediti da acconto, lo scomputo è consentito solo per somme effettivamente versate: la mera sospensione o rateizzazione del pagamento non genera un credito figurativo in assenza di esborso.
- Le agevolazioni fiscali previste per eventi sismici non possono essere interpretate in modo da determinare un vantaggio fiscale ulteriore e non previsto dalla legge, come lo scomputo integrale di acconti non pagati.
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